Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 28 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, pronunciato ai sensi della legge n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando non sia stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto reso in un procedimento di equa riparazione, aveva accolto il ricorso della ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.600,00 a titolo di indennizzo, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 450,00 per compensi e € 27,00 per spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il decreto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato all’amministrazione, non veniva eseguito. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. La qualificazione del titolo giustifica il rimedio dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

Il TAR verifica poi il perfezionarsi della mora dell’amministrazione. Richiama l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che fissa in centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo il termine per l’adempimento, e ne constata l’infruttuoso decorso.

Assume rilievo anche la disciplina speciale dettata dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, secondo il modello degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito il TAR sancisce quindi l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inottemperanza nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Esclude la corresponsione di un compenso specifico, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.

Segue la condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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