Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 2840 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di giudicato formatosi su sentenza di condanna al pagamento di somme, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non abbia corrisposto quanto dovuto, neppure parzialmente, versa in stato di inottemperanza. Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento e assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e, per l’effetto, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate nel titolo. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione debitrice ed era passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è risultato contestato nell’an né nel quantum.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con accertamento dell’inottemperanza del Ministero. Al resistente è stato assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario dovrà inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, è stato rinviato a successiva determinazione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in euro 1000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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