Inammissibile il ricorso del Comune contro le tariffe rifiuti fissate da AGER (TAR Puglia n. 160 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che partecipa all’agenzia regionale per la gestione dei rifiuti non è legittimato a impugnare le determinazioni con cui l’ente fissa le tariffe di conferimento, perché la funzione pubblica è esercitata in forma associata a un livello di governo superiore e l’ente locale concorre alla formazione delle decisioni tramite i propri rappresentanti. Egli è titolare di un mero interesse di fatto alla rimodulazione tariffaria, poiché il pregiudizio economico ricade sui cittadini-utenti attraverso la TARI. La sola posta negativa in bilancio non integra una lesione personale e differenziata. La giurisdizione resta del giudice amministrativo, in quanto l’AGER esercita un potere autoritativo di regolazione e i destinatari sono titolari di interessi legittimi.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la determina n. 10 del 10.1.2024, con cui il Direttore generale dell’AGER ha approvato le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nell’impianto di Conversano, a servizio dei Comuni dell’ex bacino BA5.

Il Comune utilizzava l’impianto in forza del contratto stipulato con la società controinteressata il 23 ottobre 2017. Ha contestato l’adeguamento ISTAT applicato ai prezzi dei prodotti industriali, in luogo di un’istruttoria sul full recovery cost o dell’impiego di altri indici, deducendo difetto di istruttoria, errori di calcolo, duplicazione degli extra costi già inglobati nella rideterminazione del 2019 e illegittima applicazione retroattiva degli oneri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. La legge regionale attribuisce all’AGER un potere autoritativo di regolazione del mercato nell’ambito di un servizio di interesse generale a rilevanza economica, di fronte al quale la posizione dei destinatari è di interesse legittimo, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7257/2018. La natura convenzionale dei criteri di calcolo non sposta il riparto: anche le eventuali posizioni di diritto soggettivo del gestore rientrano nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.

Nel merito, il ricorso è inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione, come eccepito dall’Amministrazione e dalla controinteressata. Sul primo profilo, la legittimazione va esclusa perché i Comuni sono rappresentati all’interno dell’Agenzia: il Comitato dei delegati, composto dai sindaci eletti, partecipa al processo decisionale e verifica l’attuazione del piano regionale sui rifiuti. L’AGER, osserva il Collegio, non è autorità indipendente neutrale, ma ente esponenziale del territorio individuato nell’intero ambito regionale per superare la frammentazione del servizio.

Quanto all’interesse a ricorrere, la giurisprudenza riconosce in capo all’ente locale un interesse di fatto: destinatari del servizio sono i cittadini, sui quali i costi vengono trasferiti mediante la TARI (cfr. TAR Puglia, Lecce, n. 594/2017). Il rapporto che scaturisce dalla determinazione tariffaria è di natura tributaria e solo agli amministrati è concessa la facoltà di contestarlo quando si attualizza con la richiesta di pagamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217/2017).

La posta negativa in bilancio non basta a configurare una lesione differenziata, in assenza di allegazione di una posizione personale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4183/2024). Né il Comune può invocare un interesse collettivo o diffuso, che richiederebbe un’incidenza sull’intero territorio comunale e non una mera sommatoria delle posizioni dei singoli (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 4495/2011). Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, compensando integralmente le spese per la novità della questione relativa alla neoistituita AGER.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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