Canone unico patrimoniale, tariffe comunali entro il tetto di invarianza del gettito (TAR Sicilia n. 1555 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, posta dall’art. 23 Cost., ha carattere relativo e consente al legislatore statale di demandare agli enti territoriali l’integrazione del precetto. Il comma 817 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 delinea un principio di invarianza del gettito: il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Ne deriva un tetto massimo che la discrezionalità tariffaria comunale non può superare, con esclusione della dedotta illegittimità costituzionale. La clausola che fa salva la possibilità di variare il gettito mediante modifica delle tariffe opera entro quel limite e non viola il vincolo di determinatezza della fattispecie. Il regolamento che preveda la priorità cronologica della domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il Comune successivamente introduca la procedura a evidenza pubblica.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari e un’associazione di categoria impugnano la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, con tariffe e classificazione delle strade. Il regolamento è adottato in applicazione del comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, che ha istituito il canone sostitutivo di una pluralità di prelievi.

I ricorrenti deducono, con il primo motivo, l’illegittimità costituzionale della norma statale per violazione dell’art. 23 Cost.; con il secondo, l’illegittimità della disciplina che non impone la gara pubblica per la concessione degli spazi. Il Comune eccepisce in rito difetto d’interesse, improcedibilità per mancata impugnazione di una delibera successiva e genericità dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, perché il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile. Sul primo motivo, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata: il giudice richiama e condivide l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5632 del 26 giugno 2024.

La riserva di legge ex art. 23 Cost. è solo relativa. Il comma 817, nello stabilire che il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello dei prelievi sostituiti, fissa un limite di invarianza finanziaria che opera come tetto massimo rispetto alle determinazioni comunali. Il legislatore statale predetermina la tariffa-base, ma consente agli enti di integrarne il valore entro quella soglia.

Il Collegio precisa che il raffronto va operato sull’intero cumulo dei canoni e tributi sostituiti e sull’intero gettito delle esposizioni pubblicitarie, su suolo pubblico o privato. La clausola che fa salva la possibilità di variare il gettito mediante modifica delle tariffe non si sottrae a quel limite e non viola il vincolo di determinatezza della fattispecie tributaria.

Nel caso concreto non risulta, e anzi può escludersi, che il Comune abbia superato la soglia del gettito pregresso: il motivo è quindi infondato. Quanto al secondo motivo, concernente l’art. 37, comma 3, del regolamento e la priorità cronologica della domanda, il Collegio rileva che una delibera consiliare successiva ha approvato un nuovo regolamento per la pubblicità e le affissioni. L’art. 6 di tale regolamento impone la procedura aperta di evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti. La censura è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il ricorso è in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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