L’inquinamento da idrocarburi e l’uso del teorema di Bayes nella diffida ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (TAR Basilicata n. 222 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di diffida adottata ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione richiede che l’individuazione del soggetto obbligato avvenga secondo la regola causale del “più probabile che non”, la cui applicazione non può essere fondata su valutazioni probabilistiche soggettive, ma deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. L’utilizzo di metodi matematici come il teorema di Bayes non è di per sé illegittimo, ma il risultato che ne deriva è attendibile solo se le probabilità iniziali e i pesi condizionati degli eventi considerati poggiano su elementi conoscitivi oggettivi e misurabili. La stima del tasso di probabilità deve basarsi su dati certi e non su mere presunzioni soggettive, specie quando la responsabilità è imputata al proprietario del fondo per un inquinamento riscontrato a notevole profondità, in assenza di prova del percorso di trasporto del contaminante negli strati intermedi del suolo.
Il Fatto
In esito al Progetto di Monitoraggio Ambientale della concessione “Gorgoglione”, un piezometro installato nel terreno di proprietà del ricorrente rilevava il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di idrocarburi pesanti C>12 nel suolo e nel sottosuolo. La Provincia di Potenza, dopo i sopralluoghi e la relazione istruttoria, adottava l’ordinanza di diffida ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, individuando nel proprietario del fondo il responsabile dell’inquinamento. La contestazione riguardava principalmente l’uso di un metodo statistico, il teorema di Bayes, per attribuire la causa della contaminazione all’attività agricola del ricorrente. Avverso tale ordinanza il proprietario proponeva ricorso, poi trasposto in sede giurisdizionale, e con motivi aggiunti impugnava anche la successiva determinazione regionale di rigetto del Piano di caratterizzazione presentato in esecuzione della diffida.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, richiamando l’orientamento giurisprudenziale (tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 2370 del 2022 e n. 1969 del 2025), conferma che in materia ambientale il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non” e che la prova può essere tratta da presunzioni semplici. Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio rileva che la Provincia ha applicato il teorema di Bayes attribuendo ai cinque eventi-causa ipotizzati un’identica probabilità di partenza e successivi pesi soggettivi, senza ancorare le valutazioni a dati certi e misurabili.
La scelta soggettiva dei parametri ha inciso in modo determinante sul risultato finale, facendo prevalere l’ipotesi dell’attività agricola. Il Tribunale evidenzia come l’amministrazione non abbia considerato elementi oggettivi dirimenti, quali l’assenza di contaminazione tra i 3 e i 17 metri di profondità, circostanza che esclude la lisciviazione verticale degli inquinanti dalla superficie agli strati profondi, tenuto conto della bassa permeabilità degli idrocarburi. Inoltre, l’ordinanza impugnata non fornisce alcuna prova concreta di sversamenti, essendo il deposito di carburante munito delle garanzie di legge e lo stillicidio del lubrificante privo di collegamento con la contaminazione profonda.
Il Collegio osserva, infine, come l’accesso al terreno non fosse riservato al solo proprietario, ma anche alla società che ha installato il piezometro, nell’area essendo stati rinvenuti un pezzo meccanico qualificato come appartenente alla trivella e una tanica di olio. L’amministrazione ha inoltre basato l’esclusione dell’ipotesi di perdite durante la perforazione sulla mera dichiarazione negativa della società, senza approfondimenti tecnici.
Pertanto, l’accertamento basato su valutazioni soggettive non può sorreggere l’adozione dell’ordinanza, poiché mancano indizi gravi, precisi e concordanti. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vengono accolti, con annullamento dell’ordinanza di diffida e, per invalidità derivata, della determinazione regionale di rigetto del Piano di caratterizzazione.
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Nota della Redazione
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