Divieto localizzato di impianti di telefonia mobile nel centro storico (Cons. Stato n. 8745 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile contenuto in un regolamento comunale o nel regolamento urbanistico edilizio è legittimo quando non si traduce in una preclusione generalizzata all’intero territorio, ma resta circoscritto a specifiche zone ritenute rilevanti per l’identità storico-culturale della comunità locale, purché sia salvaguardata una possibile localizzazione alternativa degli impianti e sia garantita la copertura del servizio. La potestà regolamentare comunale ex art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 non può invece esprimersi in un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite. Sul piano annuale delle aree di ricerca della telefonia mobile non si forma il silenzio assenso, perché in quella fase manca la domanda di autorizzazione e la documentazione tecnica richiesta per il singolo impianto. È infine inammissibile l’impugnazione dell’atto che si limiti a richiamare un precedente diniego, senza nuova istruttoria né nuova motivazione, configurandosi come atto meramente confermativo.

Il Fatto

La società di telefonia mobile presentava al SUAP comunale, in forza della legge regionale n. 30/2000, il piano di sviluppo di rete per l’anno 2018, indicando impianti attivi, impianti di futura realizzazione e aree di ricerca. Con deliberazione consiliare il Comune approvava la mappa delle localizzazioni, escludendo l’area di ricerca del gestore sita in centro storico e omettendo la valutazione di altre due aree.

Il TAR adito dichiarava il ricorso inammissibile, ravvisando nella delibera un atto meramente confermativo di precedenti dinieghi del 2016 e 2017, e comunque infondato nel merito. Il gestore proponeva appello, contestando la qualificazione dell’atto, la mancata formazione del silenzio assenso, la pretesa limitazione delle scelte tecniche dell’operatore e l’illegittimità delle previsioni regolamentari che vietavano l’installazione in zone vincolate.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato concentra l’esame sull’unica area ancora in contestazione, rilevando in via preliminare la dubbia persistente efficacia della mappa impugnata. Sul primo motivo osserva che la delibera non contiene alcuna valutazione nuova: si limita a richiamare le ragioni già espresse nei piani precedenti, ossia la non conformità dell’area al regolamento urbanistico perché sita in centro storico tra immobili vincolati. Manca una rinnovata istruttoria e manca una nuova motivazione, sicché ricorre l’atto meramente confermativo, come tale non impugnabile in via autonoma, secondo l’insegnamento richiamato della Sez. V n. 1076 del 2024. Il gestore non ha del resto allegato esigenze tecniche sopravvenute idonee a superare l’acquiescenza ai dinieghi anteriori.

Quanto al secondo motivo, la Corte distingue il piano annuale delle aree di ricerca dal programma disciplinato dall’art. 8 della legge regionale n. 30/2000. Solo quest’ultimo contiene l’indicazione puntuale degli impianti, i progetti e la documentazione per l’autorizzazione, ed è assoggettato al termine di novanta giorni oltre il quale si forma il silenzio assenso. La richiesta di inserimento delle aree di ricerca non contiene alcuna domanda autorizzatoria, perché l’impianto non è ancora localizzato né progettato. Richiamando la Sez. VI n. 11203 del 2023, la Corte ribadisce che il silenzio assenso non può formarsi quando l’istanza sia priva della documentazione necessaria, così da impedire all’amministrazione il compiuto accertamento della spettanza del bene.

Sui motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, il Collegio ricostruisce il riparto tra principio fondamentale di urbanizzazione primaria delle reti e potestà regolamentare comunale. La Sez. VI n. 6829 del 2023 conferma che il regolamento non può introdurre un divieto generalizzato in aree urbanistiche predefinite. Tuttavia l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 consente al Comune di individuare siti interdetti per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, purché quando il divieto riguardi intere zone predefinite sia salvaguardata una localizzazione alternativa, secondo la Sez. VI n. 2621 del 2023.

Nel caso concreto il centro storico risulta già coperto da impianti esistenti del medesimo gestore, come dimostra la cartografia prodotta dal Comune, e dunque difetta il lamentato profilo di disparità di trattamento. Il divieto non è generalizzato, ma circoscritto a zone specifiche ritenute rilevanti per l’identità storico-culturale della comunità locale, con scelta non manifestamente irragionevole. Essendo legittimi sia il regolamento comunale sia il regolamento urbanistico edilizio, cade anche la tesi della loro disapplicazione da parte del responsabile del servizio.

L’appello è quindi respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche quanto al capo sulle spese. Le spese del secondo grado sono compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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