Esclusione automatica dell’offerta pari alla soglia di anomalia nel metodo A (TAR Puglia n. 731 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel metodo A dell’allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dalla lex specialis per l’esclusione automatica delle offerte anomale, è anomala e va esclusa anche l’offerta che presenta un ribasso pari alla soglia di anomalia, non solo quella superiore. Il punto 3 del medesimo metodo, nel riferirsi agli sconti superiori alla soglia, disciplina la fase dell’aggiudicazione, successiva a quella dell’esclusione già determinata dal punto 2. L’art. 54, commi 1 e 2, cod. contratti consente alla stazione appaltante di prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica e di indicare il metodo di individuazione delle offerte anomale: la scelta del metodo A vincola il seggio di gara. Non sussiste violazione dei principi di massima partecipazione, di accesso al mercato e di risultato, perché la causa di esclusione è espressamente prevista dalla legge e dalla disciplina di gara.
Il Fatto
Il Comune di Barletta indice una gara per lavori di realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di pioggia, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, per un importo a base d’asta di € 1.379.281,24. L’art. 15 del disciplinare prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora le offerte ammesse siano almeno cinque, indicando il metodo A dell’allegato II.2 del Codice per il calcolo della soglia.
Partecipano sei operatori, tutti ammessi. La società ricorrente offre il ribasso maggiore, pari al 17,223%, esattamente coincidente con la soglia di anomalia calcolata dal seggio di gara, e viene esclusa. La commessa è aggiudicata alla controinteressata, con ribasso dell’11,55%. Respinta l’istanza di autotutela, la società impugna l’esclusione e l’aggiudicazione, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 502 del 29.11.2023, non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione centrale: se il metodo A imponga l’esclusione automatica della sola offerta superiore alla soglia di anomalia o anche di quella a essa uguale. La ricorrente sostiene la seconda lettura, richiamando il punto 3 del metodo A e, per analogia, il punto 2 del metodo B, che qualifica come non anomale le offerte pari o inferiori alla soglia.
La tesi non convince. Il Collegio muove dall’art. 15 del disciplinare, che correla l’esclusione automatica al metodo A per il calcolo della soglia. Il punto 2 del metodo A stabilisce che, quando le offerte ammesse sono inferiori a quindici, la congruità è valutata sulle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata. Da qui la conseguenza che un’offerta esattamente pari alla soglia è automaticamente esclusa.
Il punto 3 del metodo A, che esclude gli sconti superiori alla soglia, non contraddice questa lettura: esso disciplina la fase dell’aggiudicazione, successiva a quella dell’esclusione, che si è già perfezionata in forza della previsione della lex specialis. Il metodo B non è invocabile, perché la stazione appaltante ha scelto il metodo A. Il Collegio richiama la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato il 5 gennaio 2023, che contiene un esempio applicativo identico a quello di causa.
Respinto anche il secondo motivo: la causa di esclusione è espressamente prevista dall’art. 54, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023 e dalla legge di gara, sicché non risultano violati i principi di massima partecipazione, di accesso al mercato e di risultato. L’esclusione automatica risponde all’esigenza di velocizzare le procedure e di evitare livelli di ribasso riconducibili a valutazioni errate.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 a favore del Comune e € 2.000,00 a favore della controinteressata, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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