Abuso edilizio e qualificazione della terrazza a sbalzo come nuova costruzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 148 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La terrazza a sbalzo realizzata oltre la linea di edificazione del piano di attuazione, con betonizzazione integrale del giardino e modifiche del terreno, integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. e), L.G. n. 9/2018 e non una variante essenziale. Essa costituisce opera eseguita senza permesso di costruire o con modifiche essenziali ai sensi dell’art. 84 L.G. n. 9/2018, con conseguente legittimo ricorso alla procedura di demolizione e ripristino dell’art. 88 L.G. n. 9/2018, non a quella dell’art. 90. La qualificazione dell’opera come non assentita non è superabile invocando la presentazione tardiva di una ZeMeT ex punto E5 dell’allegato E, riservata alle sole modifiche non essenziali. Il provvedimento di demolizione che richiama per relationem la relazione istruttoria è adeguatamente motivato ex art. 7, comma 3, L.G. n. 17/1993.

Il Fatto

La società ricorrente acquista un immobile ricadente in zona residenziale C5 con piano di attuazione. Sul lotto vengono eseguiti lavori consistenti nella realizzazione di una terrazza a sbalzo con soprastante copertura verde, nella colata di una platea di cemento sotto l’intero giardino e in modifiche del terreno oltre la linea di edificazione, con parziale sconfinamento su particella vicina. L’amministrazione, all’esito di un sopralluogo, nega il secondo permesso in variante e avvia il procedimento di repressione.

Il sindaco emette quindi l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato originario, con indicazione dell’area soggetta a trasferimento coattivo in caso di inottemperanza. La società impugna l’atto e il verbale di sopralluogo, chiedendo l’annullamento previa sospensione. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e fissa l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la qualificazione dell’opera, perché da essa dipende la correttezza della procedura applicata. Richiama integralmente la precedente pronuncia che aveva respinto l’impugnazione del diniego di variante, nella quale si era escluso che il primo progetto in variante contemplasse la terrazza a sbalzo o la betonizzazione del giardino. In quella sede si era osservato che le sezioni e le viste non recavano alcun elemento colorato relativo al giardino e che le linee rosse nelle planimetrie non erano idonee a comprovare l’intervento contestato, con applicazione del principio per cui ciò che non risulta dagli atti non esiste giuridicamente.

Su questa base il Tribunale esclude che le opere possano essere considerate coperte da titolo edilizio. Le qualifica invece come nuova costruzione ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. e), L.G. n. 9/2018: la piastra continua gettata dal fabbricato alla terrazza, oltre la linea di edificazione e con modifica del terreno, realizza una modifica essenziale. Non si tratta di intervento di riqualificazione edilizia ex lett. d), perché l’opera riguarda il preesistente giardino e non il fabbricato. La giurisprudenza richiamata, compresa la pronuncia del Cons. Stato, Sez. IV, n. 354 del 2013 e le decisioni della Cassazione ivi citate, conferma che le parti dell’edificio destinate ad ampliarne la consistenza, come le terrazze e i corpi aggettanti, sono rilevanti ai fini delle distanze.

Ne deriva la legittimità del ricorso all’art. 88 L.G. n. 9/2018, con termine di novanta giorni e con l’indicazione dell’area soggetta a trasferimento in caso di inottemperanza. Il Collegio rileva che l’atto contiene la descrizione puntuale delle opere, il richiamo alla base normativa e la specificazione degli interventi da eseguire, così dissipando ogni dubbio operativo. La mancata distinzione tra opere ex art. 88 e opere ex art. 89 non sussiste, poiché il provvedimento si fonda in via esclusiva sulla prima disposizione.

Quanto al profilo procedimentale, il Tribunale ritiene rispettati i diritti di partecipazione: la ricorrente ha potuto presentare osservazioni, ampiamente valutate nella relazione istruttoria richiamata per relationem nell’ordinanza. Tale tecnica motivazionale è ammessa dall’art. 7, comma 3, L.G. n. 17/1993 quando gli atti richiamati siano indicati e accessibili all’interessato.

Infine, la Corte esclude la possibilità di sanare l’opera mediante ZeMeT presentata in corso d’opera ex punto E5 dell’allegato E, perché la norma concerne solo le modifiche non essenziali. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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