Accesso ai titoli del controinteressato e competenza territoriale nel concorso (TAR Liguria n. 861 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura concorsuale pubblica è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei titoli dichiarati dagli altri candidati, poiché la comparazione dei valori costituisce l’essenza della selezione. In presenza di accesso difensivo, né l’amministrazione né il giudice adito ex art. 116 c.p.a. possono valutare ex ante l’influenza del documento nel processo pendente, salvo l’esercizio pretestuoso o temerario. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, la richiesta può essere rivolta anche all’amministrazione che ha formato il documento. Nel conflitto con la riservatezza del terzo, l’accesso prevale secondo il criterio della necessità difensiva, ex artt. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e 59 del d.lgs. n. 196/2003.
Il Fatto
La ricorrente e il controinteressato hanno partecipato al concorso bandito da un’Accademia di Belle Arti per il reclutamento di due professori di prima fascia, classificandosi rispettivamente al sesto e al primo posto. La ricorrente ha impugnato gli atti concorsuali dinanzi al TAR Toscana, contestando che gli incarichi didattici svolti dal controinteressato presso l’Accademia genovese fossero stati valutati come utili, perché afferenti a corsi non accreditati e non conferiti mediante procedura selettiva pubblica.
Con istanze di accesso la ricorrente ha chiesto all’Accademia genovese il bando e i contratti di docenza del controinteressato; l’istituzione ha respinto la richiesta, invitandola a rivolgersi all’Accademia fiorentina. Analoga istanza inoltrata a quest’ultima è rimasta senza risposta. La ricorrente ha quindi esperito l’actio ad exhibendum ex art. 116 c.p.a. nei confronti di entrambi gli enti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene fondata la domanda nei confronti dell’ente genovese, sussistendo i presupposti dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. La ricorrente è inserita nella graduatoria del concorso fiorentino e ha interesse a verificare la sussistenza dei titoli del controinteressato e la correttezza del punteggio attribuito; ove emergessero errori, potrebbe raggiungere una posizione utile per l’assunzione.
Il collegio esclude che assuma rilievo la circostanza che l’esame dei titoli sia stato condotto dall’Accademia fiorentina. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, la richiesta può essere rivolta anche all’amministrazione che ha formato il documento. Nella procedura toscana i titoli dovevano essere soltanto dichiarati, salva la facoltà di controllo a campione: l’ente fiorentino potrebbe quindi non disporre di copia dei documenti.
Quanto al confronto con la riservatezza, il Tribunale richiama il combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e 59 del d.lgs. n. 196/2003, che fa prevalere l’accesso in base al criterio della necessità per difendere gli interessi del richiedente, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di accesso difensivo. Con specifico riferimento ai concorsi pubblici, la giurisprudenza costante riconosce ai partecipanti il diritto di accedere alle domande e ai documenti degli altri candidati: chi partecipa acconsente a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori è l’essenza, e deve per ciò solo sottostare alle iniziative degli altri concorrenti volte a verificare trasparenza e regolarità.
Sulla domanda rivolta all’Accademia fiorentina, il Tribunale accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale. Alla stregua dell’art. 13, comma 1, c.p.a., è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione: la competenza è declinata in favore del TAR Toscana, dinanzi al quale il processo può essere proseguito ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’ente genovese e sono compensate verso quello fiorentino, attesa la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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