Mobilità pubblica e inquadramento: irragionevole azzerare anzianità e professionalità (Cons. Stato n. 6607 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni integra una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, riconducibile alla cessione del contratto, con continuità del contenuto e conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico. L’amministrazione di destinazione è tenuta a valorizzare, in sede di primo inquadramento, l’anzianità maturata e la professionalità acquisita presso l’ente di provenienza. La sottoscrizione del verbale di immissione in servizio non vale come acquiescenza a un inquadramento illegittimo, trattandosi di diritti indisponibili e irrinunciabili. È irragionevole l’attribuzione del livello retributivo più basso della carriera operativa al dipendente trasferito per mobilità, con sostanziale azzeramento delle esperienze pregresse.

Il Fatto

Taluni dipendenti pubblici hanno partecipato al bando di mobilità volontaria indetto da ANAC per il passaggio da altre amministrazioni all’organico dell’autorità indipendente. I posti messi a bando erano dieci, otto dei quali destinati a soggetti con comprovata esperienza in materia di contratti pubblici. I vincitori contestano l’inquadramento al livello retributivo 1 della carriera operativa, ritenendo non considerate la professionalità e l’anzianità maturate nelle amministrazioni di appartenenza.

Una delle appellanti aveva prestato servizio presso la Regione Lazio nella qualifica di impiegato per circa diciotto anni. Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi, ravvisando acquiescenza nella partecipazione senza riserve alla procedura e nella sottoscrizione del verbale di immissione in servizio del 10 gennaio 2023, e ritenendo la scelta coerente con l’art. 32 del regolamento ANAC e con la discrezionalità organizzativa dell’autorità. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, si afferma che l’attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico trova il proprio presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo dipendere da libere determinazioni dei funzionari. Il diritto alla qualifica corrispondente al lavoro svolto e alla retribuzione proporzionata, per come discendente dall’art. 36 Cost., è indisponibile e irrinunciabile.

Su questa linea la Corte valorizza l’insegnamento secondo cui, in tema di mobilità pubblica, il consenso al passaggio non comporta accettazione incondizionata dell’inquadramento poi attribuito. Il successivo contratto individuale non può configurarsi come atto di rinuncia o transazione rilevante ex art. 2113 c.c. in assenza di specifiche allegazioni e prove dell’amministrazione. Nel caso concreto manca peraltro un consenso informato: la tabella di inquadramento con i livelli retributivi non risultava pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” né era stata esibita in sede di sottoscrizione del verbale.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato: la mobilità comporta cessione del contratto e non novazione, con obbligo tendenziale di tener conto dell’anzianità e della professionalità maturate presso l’amministrazione di provenienza. La soluzione opposta finirebbe per disincentivare la redistribuzione delle risorse umane, finalità prioritaria della disciplina. I principi valgono anche per il personale proveniente dall’esterno di ANAC, non solo per le progressioni interne.

La Corte rileva quindi la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del regolamento ANAC, che disciplina l’accesso per concorso e non la mobilità, regolata dall’art. 6, che non contempla il riferimento al livello 1. La comparazione tra concorso e mobilità è impraticabile per la radicale differenza delle posizioni di partenza: soggetti da formare nel primo caso, soggetti già dotati di comprovata esperienza nel secondo. La valorizzazione dell’anzianità nella sola sede concorsuale, mediante punteggi aggiuntivi, è insufficiente, trattandosi di fase genetica distinta da quella funzionale dell’inquadramento.

L’ampia discrezionalità organizzativa trova un limite nella palese irragionevolezza dell’attribuzione del livello più basso tra sessanta, con azzeramento delle esperienze pregresse e senza alcun raffronto con i dipendenti già in servizio. L’appello è accolto, superata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale. Annullato il provvedimento di inquadramento, è dichiarato il diritto al corretto livello, con condanna alla ricostruzione della carriera, alla rideterminazione del trattamento e al pagamento delle differenze retributive e contributive, oltre interessi e rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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