Licenza commercio preziosi e buona condotta rileva fatto ostativo estinto (Cons. Stato n. 2570 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio delle autorizzazioni di polizia, ivi compresa la licenza per il commercio di oggetti preziosi di cui all’art. 127 T.U.L.P.S., presuppone un’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare la meritevolezza del titolo, in ragione delle ricadute sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Il requisito della buona condotta va accertato con un giudizio complessivo e ragionevole, che muove dai dati storici per desumerne il pericolo, serio e non remoto, di inaffidabilità e di abuso del titolo. La sopravvenuta estinzione degli effetti penali del fatto non incide sull’esistenza storica del fatto stesso e non vincola l’Amministrazione al rilascio. L’ampia discrezionalità resta comunque contenuta entro i confini della ragionevolezza.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva al Questore di Frosinone il rilascio della licenza per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi. L’istanza veniva rigettata con provvedimento del 27 aprile 2022, fondato su un episodio risalente al 2015, definito con sentenza di patteggiamento per porto d’armi abusivo e minacce nel contesto di una lite familiare. Il diniego valorizzava la sottrazione dell’arma al coniuge, il porto della stessa senza autorizzazione e la minaccia a mano armata per futili motivi.
Il TAR Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 18988/2023 respingeva il ricorso. La ricorrente appella con un unico motivo, deducendo difetto di motivazione e violazione degli artt. 11, comma 2, e 43 T.U.L.P.S., per erronea valutazione dei presupposti: il diniego si fonderebbe su un unico episodio, per di più già estinto, giusta provvedimento del GIP del 7 aprile 2022. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituivano con atto meramente formale, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la cornice della discrezionalità amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia richiamando il proprio orientamento, sintetizzato da Cons. St., sez. III, n. 3329 del 2022: l’Amministrazione valuta se il richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che l’atto abilitativo produce sulla protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’interesse privato al titolo deve quindi coniugarsi con l’interesse pubblico alla sicurezza.
Il Collegio respinge l’argomento dell’appellante secondo cui i principi del porto d’armi non si applicherebbero alla licenza commerciale. L’art. 127, primo comma, T.U.L.P.S. impone a fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi l’obbligo di munirsi di licenza del questore: non è in discussione la natura di autorizzazione di polizia del titolo richiesto.
Quanto all’unicità del fatto ostativo, la Corte richiama Cons. St., sez. III, n. 6530 del 2024: l’affidabilità e la buona condotta si desumono da condotte significative e coerenti con il tipo di attività soggetta al titolo, con un giudizio che parte dai dati per giungere a una valutazione complessiva ragionevole, onde desumerne il pericolo di inaffidabilità e di abuso. La discrezionalità resta così contenuta entro i confini della ragionevolezza.
Nel caso concreto la Questura ha valorizzato la gravità e la veridicità dei fatti, mai messe in discussione neppure nel provvedimento del GIP, ritenendo la ricorrente inadeguata a un’attività, quale la vendita di oggetti preziosi usati, che presuppone costante sinergia con le forze dell’ordine per l’alto rischio di riciclaggio e ricettazione. Non è dirimente l’estinzione degli effetti penali, perché il fatto resta oggetto di valutazione. Né rileva l’asserita criticità dell’impianto del T.U.L.P.S., dovendo la Questura operare de iure condito.
Il gravame è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della pretesa.
Nota della Redazione
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