Esclusione dal concorso e piena conoscenza dell’atto lesivo (Cons. Stato n. 9422 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’esclusione da una procedura concorsuale, la piena conoscenza del provvedimento non postula la cognizione integrale dell’atto o degli atti endoprocedimentali, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, così da rendere attuale l’interesse ad agire. Il riferimento, contenuto nella nota, al successivo perfezionamento del decreto di esclusione non fa venir meno il carattere immediatamente lesivo della comunicazione. La mancata impugnazione della graduatoria finale nei termini rende improcedibile, per difetto di utilità concreta, il gravame avverso l’esclusione. La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. richiede oggettive ragioni di incertezza o un contegno equivoco dell’Amministrazione e non può soccorrere quando anche l’atto conclusivo della procedura sia stato lasciato inoppugnato.

Il Fatto

Un ispettore superiore della Polizia di Stato impugna davanti al TAR Lazio l’esclusione dal concorso interno straordinario, per titoli, per la nomina a sostituto commissario, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020, nonché la graduatoria di merito e la successiva rideterminazione. L’esclusione gli era stata comunicata con nota del 28 dicembre 2021, che richiamava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e precisava che il relativo decreto era “in corso di perfezionamento”.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 9369/2023, dichiara il ricorso irricevibile per tardività, sull’assunto che la nota comunicava già l’esclusione e la relativa ragione, rendendo evidente la lesività. L’interessato appella, sostenendo che quel preannuncio non costituiva provvedimento impugnabile e che il termine non poteva decorrere da un atto ancora non adottato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello. Il Collegio richiama il principio secondo il quale la piena conoscenza non è “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento, ma percezione dell’esistenza dell’atto e della sua incidenza negativa sulla sfera giuridica, tale da rendere percepibile l’attualità dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 02/04/2025, n. 2771).

La nota del 28 dicembre 2021 rendeva noti l’esclusione e la sua ragione: elementi inequivoci, idonei a fondare l’interesse ad agire. Il riferimento al perfezionamento del decreto non elimina il carattere lesivo della comunicazione. Le considerazioni del TAR sull’istanza di “riesame in autotutela” del 7 febbraio 2022 sono, per la Corte, argomenti di buon senso che corroborano una statuizione già motivata: chi chiede il ritiro di una decisione ne riconosce implicitamente la portata pregiudizievole.

La Corte aggiunge che non è stata impugnata nei termini neppure la graduatoria finale, pubblicata il 21 febbraio 2022. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, 18/02/2025, n. 1374, rileva che la mancata impugnazione della graduatoria si traduce in un profilo di improcedibilità del ricorso contro l’esclusione: l’atto conclusivo implica nuove valutazioni di interessi, anche di terzi, e non consente di trarre utilità dall’eventuale accoglimento.

Quanto alla decorrenza del termine, il Collegio richiama l’art. 15 del d.P.R. n. 487/1994, che impone la pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino ufficiale con avviso nella Gazzetta Ufficiale, e l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.: rileva solo la pubblicazione prevista dalla legge. Da ciò deriva che i termini decorrono dalla pubblicazione della graduatoria, a prescindere dalla piena cognizione dei vizi.

Respinta è anche la censura sull’art. 37 cod. proc. amm.: la rimessione in termini per errore scusabile richiede incertezze oggettive o un contegno equivoco dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 12/06/2024, n. 5262), mentre la nota non appare ambigua e nessun elemento giustifica l’inerzia sulla graduatoria. Nel merito, i requisiti di partecipazione dovevano essere posseduti alla scadenza del termine e mantenuti fino alla conclusione: l’annullamento della sanzione, pubblicato il 27 dicembre 2022, è successivo alla chiusura della procedura, e la determinazione dell’Amministrazione era vincolata (Cons. Stato, sez. IV, 29/12/2009, n. 8924). Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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