Ribasso integrale su spese e oneri accessori ed equo compenso negli appalti (TAR Calabria n. 1839 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di servizi professionali, la lex specialis che determini il compenso professionale come equo ai sensi della legge n. 49/2023 e non ribassabile può ammettere il ribasso integrale della distinta voce “spese e oneri accessori”, ove non ponga limiti a tale voce. La circostanza che il ribasso delle spese possa, di fatto, gravare sul compenso non ne determina l’illegittimità, spettando al concorrente allegare e provare che l’importo del compenso, oneri inclusi, non sia equo. La valutazione di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sfugge al sindacato di legittimità salvo irragionevolezza, illogicità o travisamento. Il giudizio favorevole sulle giustificazioni dell’offerta anomala non richiede un onere motivazionale rinforzato. Le censure avverso la mancata verifica di anomalia delle concorrenti seguono la sorte delle doglianze sull’illegittimità del ribasso.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava alla procedura aperta bandita dalla Provincia di Vibo Valentia per l’affidamento di servizi di geologia e progettazione, finanziata con fondi PNRR. Il bando e il disciplinare, come rettificati, prevedevano l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e stabilivano che i compensi professionali non fossero ribassabili, ad esclusione della voce “spese e oneri accessori”.
I primi quattro classificati avevano offerto un ribasso del 100% di tale voce; il raggruppamento ricorrente si collocava al quinto posto. La stazione appaltante sottoponeva a verifica di anomalia la sola prima classificata e, ritenute esaustive le giustificazioni, aggiudicava l’appalto. I ricorrenti impugnavano gli esiti, chiedendo l’esclusione dei primi quattro graduati e l’aggiudicazione; con motivi aggiunti precisavano le censure verso il secondo, terzo e quarto classificato. In corso di causa rinunciavano al subentro, dichiarando la persistenza dell’interesse a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso e di tardività dei motivi aggiunti: il ricorso conteneva già la domanda di esclusione di tutte le prime quattro classificate e i motivi aggiunti si sono limitati a precisarne il contenuto. Accoglie invece l’eccezione di tardività della memoria dei ricorrenti, depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a..
Nel merito, la questione centrale è se il ribasso integrale della voce “spese e oneri accessori” possa incidere sul compenso dichiarato non ribassabile, rendendolo non più equo ai sensi della legge n. 49/2023. Il Tribunale osserva che la stazione appaltante, in sede di chiarimenti su un quesito posto da uno dei ricorrenti, aveva precisato che non erano previsti limiti massimi di ribasso su tale voce. È dunque la stessa lex specialis ad aver consentito il ribasso senza limiti e a ritenere equo il compenso anche ove comprensivo delle spese.
Quanto alla disciplina dell’equo compenso, il Collegio richiama gli artt. 1, 2, comma 3, e 3, comma 1, della legge n. 49/2023, che sanziona con la nullità le clausole elusive del compenso proporzionato. I ricorrenti non hanno però fornito prova o allegazione concreta che l’importo di €181.583,73, oneri inclusi, non sia equo. Assume rilievo decisivo non la denominazione formale della voce, ma l’adeguatezza sostanziale dell’importo, richiamandosi sul punto TAR Sicilia, Catania, sentenza 8 ottobre 2024, n. 3319.
Venendo alla verifica di anomalia della prima classificata, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il giudizio è globale e sintetico e attiene all’attendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 8471/2022; n. 230/2018; n. 8330/2022), costituendo espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per irragionevolezza (Cons. Stato, sez. V, n. 802/2024; n. 3854/2024). La valutazione favorevole sulle giustificazioni non esige motivazione rinforzata. La censura è quindi infondata.
Infine, la doglianza sulla mancata sottoposizione a verifica delle altre concorrenti poggia sulle medesime ragioni già escluse e ne segue il rigetto. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese.
Nota della Redazione
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