Esclusione per dichiarazione DNSH generica illegittima e soccorso istruttorio (TAR Calabria n. 1827 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure pubbliche, anche a sportello, l’amministrazione che controlla le dichiarazioni dei candidati deve operare un controllo sostanziale e non formalistico, senza dar luogo a una “caccia all’errore”. La portata delle clausole che comminano l’esclusione va valutata alla stregua dell’interesse pubblico che la prescrizione è destinata a presidiare. Ove tale interesse non sia concretamente leso, prevale il favor partecipationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e operante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali. L’omessa indicazione numerica della scheda di verifica DNSH, quando il candidato abbia comunque sottoscritto l’impegno al rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, non giustifica l’esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava all’avviso pubblico regionale per il sostegno all’accoglienza turistica di qualità, finanziato con fondi del programma PR Calabria FESR-FSE 2021/2027. Il bando richiedeva, ai sensi dell’art. 4.4., comma 1, lett. r), un’autodichiarazione di impegno al rispetto del principio DNSH, secondo il modello di cui all’allegato 3.
La società allegava il modello sottoscritto, dichiarando di aver preso visione di «tutte quelle applicabili» tra le schede individuate dal documento di verifica ambientale, senza indicarne il numero. La domanda era pertanto dichiarata non ammissibile, con le determine dell’amministratore delegato della società in house regionale. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo la conformità sostanziale alla lex specialis e la violazione del principio di massima partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione: la procedura è avviata con avviso regionale e con fondi del programma comunitario, sicché l’amministrazione non è estranea alla vicenda.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’orientamento consolidato: la verifica delle dichiarazioni dei privati non deve risolversi in una “caccia all’errore”, concentrandosi in modo parcellizzato sulle singole inesattezze, ma deve accertare l’attendibilità complessiva dell’offerta. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2024, n. 8922 e TAR Campania, Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527, secondo cui la pubblica amministrazione non può limitarsi a un’interpretazione puramente formale degli atti, pur non dovendo sostituirsi agli operatori negligenti.
Da tale premessa il Collegio trae la regola operativa: la portata delle clausole di esclusione generali va commisurata all’interesse pubblico presidiato. In mancanza di una lesione effettiva e rilevante, va accordata preferenza al favor partecipationis, con attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali, richiamando TAR Campania, Sez. V, 1 dicembre 2011, n. 56219.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che l’avviso imponeva espressamente solo l’assunzione dell’impegno a conformarsi al principio DNSH. La ricorrente non ha omesso la dichiarazione, limitandosi a riferirla a tutte le schede applicabili. L’esclusione risulta perciò formalistica e contrastante con i principi generali dell’azione amministrativa.
Non convince l’argomento dell’amministrazione sulla necessità del numero di scheda per il successivo monitoraggio: la verifica di coerenza ambientale attiene alla fase di esecuzione e l’omessa specificazione non vincola né limita i controlli successivi. Essendo la domanda conforme alla lex specialis, il bando non doveva essere impugnato e il ricorso è ammissibile e fondato. I provvedimenti sono annullati per quanto di interesse della ricorrente, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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