Irrilevanza del fatto risalente e avvalimento nel raggruppamento misto (TAR Lombardia n. 421 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto costitutivo di una causa di esclusione per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, è irrilevante quando risalga a oltre tre anni dall’indizione della gara, in applicazione del principio di proporzionalità di derivazione unionale; da ciò consegue il venir meno dell’obbligo dichiarativo e l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis). Nei raggruppamenti temporanei di tipo misto, con sub-raggruppamento orizzontale nella categoria prevalente, la mandataria non deve possedere la qualificazione per l’intero importo, essendo sufficiente che possegga i requisiti in misura maggioritaria, non inferiore al 40%, ed esegua le prestazioni prevalenti in misura maggioritaria. L’attribuzione di coefficienti intermedi è legittima anche in assenza di previsione espressa, rispondendo all’esigenza di una valutazione più puntuale nell’esercizio della discrezionalità tecnica. Il punteggio numerico assegnato ai sub-elementi integra sufficiente motivazione quando i criteri siano prefissati con chiarezza.

Il Fatto

La Provincia di Brescia, quale centrale unica di committenza, indiceva una procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro quadriennale, dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipavano due raggruppamenti: la ricorrente e l’RTI aggiudicatario, risultato primo con 100 punti a fronte di 89,22.

Approvati i verbali e formulata la proposta di aggiudicazione, la seconda classificata impugnava gli atti, articolando censure volte all’esclusione dell’aggiudicataria e alla rideterminazione dei punteggi tecnici. Seguiva l’aggiudicazione definitiva, gravata con motivi aggiunti; l’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale. La ricorrente principale chiedeva l’annullamento e il risarcimento in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile la domanda incidentale di accesso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la documentazione integralmente ostesa in corso di causa. Sul ricorso introduttivo, pur potendosi rilevare l’inammissibilità delle censure avverso la mera proposta di aggiudicazione, ritiene di esaminare il merito, stante la riproposizione dei motivi come vizi derivati dell’aggiudicazione.

Il primo motivo è respinto. I fatti posti a base della condanna penale risalgono a circa nove anni prima dell’indizione della gara; la giurisprudenza richiamata — TAR Napoli n. 2149/2022, TAR Palermo n. 1973/2023, Cons. Stato n. 575/2022 — esclude la rilevanza degli illeciti risalenti oltre tre anni, in ossequio all’art. 57, par. 7, direttiva n. 2014/24/UE. Principio recepito dall’art. 96, comma 10, lett. c), d.lgs. n. 36/2023. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo.

Il secondo motivo, sulla qualificazione della mandataria, è infondato. Nel raggruppamento misto, secondo Cons. Stato n. 4425/2022 e Cons. Stato n. 7751/2020, la capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire la categoria prevalente in misura maggioritaria, non inferiore al 40%; l’avvalimento consente di coprire la quota di esecuzione. Parimenti infondate sono le censure sui punteggi tecnici: il sub criterio ambientale premiava il mero impegno; le valutazioni discrezionali sugli impianti non presentano profili di illogicità.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esclude la necessità di verbalizzare ogni seduta riservata e ritiene legittimi i coefficienti intermedi. Sulla verifica di anomalia, l’art. 22, comma 3, del disciplinare e l’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 esoneravano la stazione appaltante dall’attivarla con sole due offerte; la riserva del RUP non creava alcun obbligo. I costi della manodopera dichiarati corrispondevano a quelli del bando, già comprensivi del ribasso. Infine, il criterio sulle certificazioni richiedeva il possesso da parte delle sole imprese raggruppate, non dell’ausiliaria, e la parola “avvalimento” inserita nella prescrizione costituisce un evidente refuso.

Respinto il ricorso principale, l’incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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