Ottemperanza e decorrenza dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2903 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, intendendosi per tale l’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Detto termine non è condizionato alla spedizione in forma esecutiva, requisito non più necessario ai sensi dell’art. 475 c.p.c. come modificato dalla c.d. Legge Cartabia. La sentenza munita di attestazione di conformità, notificata in copia informatica, costituisce valido titolo per l’esecuzione forzata e legittima l’azione di ottemperanza decorso inutilmente il suddetto termine.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 1500, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, prodotta come copia informatica dotata di asseverazione di conformità e notificata al Ministero nel luglio 2024, aveva formato giudicato. Non avendo ricevuto l’accredito, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando la mancata esecuzione del giudicato.
La Motivazione
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione della procedibilità del ricorso, verificando la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La questione interpretativa riguardava la compatibilità della norma con la riforma dell’art. 475 c.p.c. introdotta dalla c.d. Legge Cartabia, che ha eliminato la necessità della spedizione in forma esecutiva per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Il Collegio ha chiarito che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 si riferisce al titolo esecutivo inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 474 c.p.c., concetto distinto dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c. Conseguentemente, la decorrenza del termine dalla notifica del titolo esecutivo non pone alcun problema di compatibilità con la nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c., non essendo richiesta alcuna formalità ulteriore. Il TAR ha richiamato sul punto il precedente del Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’amministrazione eseguito la parte di giudicato concernente l’accredito sulla carta del docente. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico. Trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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