Occupazione sine titulo e restituzione del fondo inciso da opera pubblica (TAR Sardegna n. 200 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione e la trasformazione di un fondo in assenza di valido ed efficace provvedimento ablatorio costituiscono attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e fonte dell’obbligo, per la pubblica amministrazione, di restituire il bene e di risarcire il danno. Il proprietario conserva integro il diritto dominicale e può esperire i rimedi reipersecutori, non opponendosi a tale tutela né l’art. 2933, comma 2, cod. civ. né l’art. 2058, comma 2, cod. civ.. Unico limite alla restituzione è l’esercizio del potere sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, applicabile anche ai fatti anteriori. In difetto di esercizio di tale potere, il giudice amministrativo ordina la restituzione previa riduzione in pristino e condanna al risarcimento del danno da illegittima privazione del possesso.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria esclusiva di un terreno sito nel Comune di Sorso, derivato dal frazionamento di un mappale originario a seguito di divisione consensuale del 1973. Nel 1970 l’amministrazione provinciale avviava il procedimento espropriativo per la sistemazione di arterie stradali; con decreto regionale n. 4621 dell’11.06.1970 veniva dichiarata la pubblica utilità dell’opera, con termine di trentasei mesi per la conclusione della procedura.
Il fondo veniva occupato e le opere realizzate, ma il decreto di esproprio non veniva mai emanato. Ottenuto solo un riscontro interlocutorio nel 2008, la proprietaria adiva il TAR chiedendo in via principale la restituzione previa riduzione in pristino, in subordine l’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o il risarcimento del danno. La Provincia di Sassari non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla premessa, non contestata dall’amministrazione non costituita, che l’occupazione è avvenuta senza alcun decreto di esproprio. Richiamando il costante orientamento seguito dallo stesso TAR, il Collegio qualifica l’occupazione e la trasformazione dei fondi come attività illecita, priva di efficacia acquisitiva e generatrice dell’obbligo di restituzione e di risarcimento.
Il percorso argomentativo si fonda sull’evoluzione giurisprudenziale avviata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, poi sviluppata dalla Corte di cassazione (Sez. I, 23 agosto 2012, n. 14609). Secondo tale indirizzo, l’occupazione sine titulo non comporta la perdita della proprietà, con la conseguenza che il proprietario può fruire dei rimedi reipersecutori.
Il Collegio esclude espressamente che alla domanda restitutoria si oppongano l’art. 2933, comma 2, cod. civ., norma eccezionale e riferibile alle sole violazioni di obblighi di non fare, e l’art. 2058, comma 2, cod. civ., disposizione ascritta al risarcimento del danno e non alla tutela reale dei diritti reali, regolata dagli artt. 948-951 cod. civ.. Unico ostacolo è il potere sanante dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, applicabile anche ai fatti anteriori per l’espressa previsione del comma 8.
Poiché la Provincia non ha esercitato tale potere, il Tribunale ordina la restituzione dell’area previa rimessione in pristino, a cura e spese dell’amministrazione. Quest’ultima potrà tuttavia adottare un provvedimento espresso e motivato ai sensi dell’art. 42-bis, acquisendo la proprietà con effetto non retroattivo e liquidando il danno da perdita della proprietà, oppure restituendo il fondo.
Quanto al risarcimento, esso è riconosciuto limitatamente al danno da illegittima privazione del possesso, nella misura del 5% annuo del valore dell’area, dalla scadenza del termine di occupazione legittima sino alla restituzione, oltre rivalutazione e interessi. Il danno da perdita della proprietà è evitato in forma specifica dalla restituzione. Il risarcimento va parametrato alla sola area effettivamente occupata e, fino al 07.10.1973, ridotto a un quinto per la comproprietà originaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 948 c.c. – Azione di rivendicazione
- Art. 2058 c.c. – Risarcimento in forma specifica
- Art. 2933 c.c. – Esecuzione forzata degli obblighi di non fare