Esclusione da finanziamento PSR illegittima senza prova della gravità dell’infrazione (TAR Puglia n. 805 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo per relationem, operato dalla lex specialis di un avviso pubblico per finanziamenti comunitari in agricoltura, all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 impone all’amministrazione di qualificare la fattispecie concreta nell’ambito delle cause di esclusione automatiche ovvero di quelle non automatiche. Ove invochi una causa di esclusione non automatica, l’amministrazione non può limitarsi ad allegare il certificato del casellario giudiziale, ma deve indicare specificamente la tipologia di infrazione e fornire prova della sua gravità. La mera condanna per reato contravvenzionale, punibile anche per colpa e sanzionato con la sola pena pecuniaria, non integra di per sé la “grave infrazione debitamente accertata”. Il provvedimento che ometta tale dimostrazione è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore agricolo, partecipava all’avviso pubblico indetto dalla Regione Puglia per il P.S.R. Puglia 2014/2020, finalizzato al sostegno degli investimenti nelle aziende agricole. Collocata utilmente in graduatoria, la società superava la fase di ammissione ed accedeva all’istruttoria tecnico-amministrativa.

In esito a tale verifica, l’amministrazione regionale adottava un preavviso di diniego, fondato sul certificato del casellario giudiziale con esito positivo a carico del socio amministratore, e, conclusa la fase di riesame prevista dall’avviso, un provvedimento definitivo di esclusione dal finanziamento. La società impugnava dinanzi al TAR Puglia sia il preavviso sia l’atto finale, deducendo la violazione della lex specialis e dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione, secondo cui la nuova graduatoria approvata non sarebbe stata impugnata. Il TAR rileva che la ricorrente risulta collocata in posizione utile e che, in corrispondenza della casella relativa allo stato dell’istruttoria, è annotato lo stato di “esclusa con istruttoria definita negativamente e ricorso al tar pendente”. La delibera ha dunque carattere meramente ricognitivo e confermativo, limitandosi a fotografare la situazione procedimentale in essere. L’eccezione è respinta.

Nel merito, il punto focale è l’applicazione del paragrafo 8.1, punto 7, dell’avviso, che richiama per relationem l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di assenza di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea. Il Collegio osserva che la Regione non ha formulato proprie ipotesi di esclusione, ma ha rinviato, con formula generica, al codice dei contratti pubblici, senza distinguere tra i commi dell’articolo richiamato.

Il TAR distingue le cause di esclusione automatiche, elencate al comma 1, che richiedono il mero confronto tra il reato certificato e quello espressamente previsto, dalle cause di esclusione non automatiche, di cui al comma 5, che postulano la prova di “gravi infrazioni debitamente accertate”. Il reato contestato all’amministratore non rientra tra quelli del comma 1.

Con riferimento alle cause non automatiche, l’amministrazione deve indicare specificamente la tipologia di infrazione e provare la riconducibilità del fatto alla nozione di grave infrazione. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato nulla dice sulla gravità: la condanna riguarda un reato contravvenzionale omissivo, formale e di pericolo, punibile anche per colpa e sanzionato con la sola pena pecuniaria, per la compilazione incompleta o errata di un documento di trasporto. Non è quindi provata una grave infrazione con comportamento attivo e finalizzato a pregiudicare l’ambiente.

Il Collegio conclude che non è sufficiente allegare il certificato penale e nulla aggiungere in motivazione circa la gravità dell’infrazione. Le censure sono accolte e gli atti impugnati annullati. Le spese sono compensate per la peculiarità della materia, con rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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