Avviso orale legittimo su meri sospetti e custodia cautelare per stupefacenti (TAR Molise n. 411 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore è provvedimento monitorio e infra-procedimentale, privo di effetti immediatamente compressivi delle libertà individuali. Il giudizio di pericolosità sociale che lo precede non richiede prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti elementi indiziari e anche meri sospetti, purché sorretti da adeguata motivazione. L’autorità di polizia gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Gli elementi presuntivi si valutano al momento dell’adozione dell’atto, e pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non determinano una illegittimità sopravvenuta del provvedimento questorile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il verbale di intimazione di Avviso Orale adottato nei suoi confronti dal Questore in data 27.01.2023. A fondamento del provvedimento l’autorità di polizia pone precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti e, da ultimo, l’applicazione della custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’indagine della DDA per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Da tali elementi il Questore ricava un giudizio di pericolosità sociale elevato e attuale.

Il ricorrente deduce eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e carenza di motivazione. Sostiene che la pericolosità sarebbe affermata senza fatti oggettivamente provati, che l’atto si basa su un arresto per fatti risalenti e su un processo ancora da celebrarsi, e che difetterebbe il requisito dell’attualità, non essendo sufficienti precedenti risalenti nel tempo. Il Ministero dell’Interno si costituisce deducendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla disciplina degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011. L’avviso orale è provvedimento monitorio con il quale si invita il soggetto a modificare il proprio comportamento, e l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza ha finalità preventiva. L’esercizio del potere non presuppone pertanto l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria.

La Corte richiama il proprio orientamento, che trova riscontro in TAR Lombardia n. 2325 del 2023 e TAR Calabria n. 339 del 2023: è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali. La misura può essere disposta anche quando non sia documentabile che l’interessato viva dei proventi di attività delittuosa, se il modello comportamentale complessivo rende non illogica la presunzione di pericolosità.

Quanto al sindacato, il Collegio richiama TAR Piemonte n. 791 del 2020: l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, e il giudice amministrativo si limita a verificare la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Sul profilo temporale, richiama Cons. Stato n. 5447 del 2018: gli elementi presuntivi si valutano al momento dell’adozione dell’atto, e le pronunce sopravvenute favorevoli non producono illegittimità ora per allora.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene non irragionevole la valutazione dell’amministrazione. L’applicazione della custodia cautelare in carcere per reati, anche di natura associativa, connessi al traffico di stupefacenti delinea un quadro della personalità dell’interessato che denota propensione a comportamenti antigiuridici e sostiene l’adozione dell’atto, che costituisce la misura più lieve tra quelle previste dal d.lgs. n. 159/2011 e si risolve nell’invito a tenere una condotta conforme alla legge.

Le censure di vizio istruttorio e motivazionale e di deficit di attualità sono giudicate astratte e generiche, inidonee a scalfire la consistenza dei presupposti. Generica e non documentata è pure l’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe dedito al lavoro, posta a sostegno dell’esclusione della pericolosità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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