Stabilizzazione del precario e graduatorie efficaci: illegittimo l’obbligo di scorrimento (TAR Puglia n. 824 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci opera con riferimento all’alternativa rispetto all’indizione di nuove procedure concorsuali, non alla stabilizzazione del personale precario disposta in forza di una norma speciale di legge che ne fissa finalità, presupposti e limiti. La scelta di procedere alla stabilizzazione non richiede la motivazione rafforzata pretesa dalla giurisprudenza per il caso di ricorso a nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide. La selezione per soli titoli, se preceduta dalla pubblicazione di un bando e da valutazione comparativa ad opera di una commissione, integra gli estremi di una procedura concorsuale ai fini del requisito di legge. L’idoneo non vincitore è titolare di un interesse legittimo allo scorrimento, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Con ricorso notificato nel gennaio 2024 alcuni candidati collocati in posizione di idoneità nella graduatoria concorsuale regionale per collaboratori amministrativi professionali, categoria D, approvata dall’ASL BAT, impugnavano la deliberazione con cui l’ASL di Lecce aveva disposto la stabilizzazione di diciassette unità dello stesso profilo, con trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Oggetto di gravame erano anche gli atti presupposti, tra cui le deliberazioni regionali di autorizzazione e proroga.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto allo scorrimento prioritario della graduatoria e la declaratoria di nullità dei contratti stipulati. Con motivi aggiunti proponevano ulteriori censure, tra cui la violazione del principio del prevalente accesso dall’esterno. In corso di causa rinunciavano alle domande di accertamento e condanna, mantenendo quella di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione. Rimodulato il petitum nei termini dell’annullamento, la controversia investe l’interesse legittimo degli idonei non vincitori a un corretto esercizio del potere amministrativo, non un diritto soggettivo. L’annullamento, infatti, non riconosce il diritto allo scorrimento, ma conduce a una legittima determinazione dell’amministrazione sulla copertura delle vacanze organiche.

Parimenti infondata era l’eccezione di irricevibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti. Nel processo impugnatorio l’onere decadenziale investe l’atto che produce in via diretta e immediata la lesione, individuato nel provvedimento gravato, con corretta applicazione della doppia impugnazione. Quanto all’interesse al ricorso, esso sussiste anche quando dall’accoglimento derivi la sola maggiorazione delle chance di scorrimento o di utilizzo della graduatoria da parte di altre amministrazioni. L’interesse convergente dei ricorrenti rende ammissibile il ricorso collettivo.

Nel merito, il primo motivo era infondato. Il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie efficaci è stato affermato con riguardo all’alternativa rispetto a nuove procedure concorsuali e si giustifica per l’interesse al contenimento della spesa. Esso non è invocabile contro la stabilizzazione compiuta in forza di un potere espressamente attribuito dalla legge, finalizzata a rafforzare strutturalmente il servizio sanitario e a valorizzare personale già selezionato. L’Accordo quadro tra le aziende sanitarie del 6 aprile 2017 richiama lo scorrimento solo rispetto ai nuovi concorsi.

Il secondo motivo non era condivisibile. La motivazione rafforzata è richiesta quando l’amministrazione, in presenza di graduatorie efficaci, ricorra a nuovi concorsi per i medesimi profili, non quando si avvalga di procedure di stabilizzazione disciplinate da previsioni speciali che ne fissano finalità, presupposti e limiti. Il provvedimento richiamava le norme attributive del potere e, per tale via, la ratio della procedura. La deliberazione regionale non imponeva alcun obbligo di scorrimento.

Il terzo motivo era infondato. La selezione per soli titoli costituisce procedura concorsuale quando sia preceduta da un bando e da valutazione comparativa di una commissione. Il ricorso introduttivo era pertanto respinto. Il ricorso per motivi aggiunti, propri e non dipendenti dalla conoscenza di atti ulteriori, era irricevibile: la piena conoscenza degli atti, dimostrata dal ricorso introduttivo, anticipa il termine di cui all’art. 41 c.p.a. rispetto alla scadenza della pubblicazione. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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