Esclusione dalla gara non impugnata: ricorso improcedibile per carenza di interesse (TAR Toscana n. 2060 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dell’aggiudicazione sopravvenuta determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’esclusione dalla gara, poiché l’eventuale annullamento di quest’ultima è inidoneo ad attribuire alcun effetto utile. L’illegittimità dell’esclusione produce infatti un’invalidità viziante e non caducante dell’aggiudicazione, che richiede autonoma impugnativa. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito l’aggiustamento delle singole voci di costo e delle relative giustificazioni, purché resti ferma l’entità dell’offerta economica formulata in gara; il ricalcolo che ne incrementi l’importo integra violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e giustifica l’esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Autorità Portuale per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori di un impianto fotovoltaico, collocandosi al primo posto della graduatoria provvisoria. All’esito della verifica di anomalia, la stazione appaltante l’ha esclusa per avere i giustificativi comportato una sostanziale riformulazione dell’offerta.
La società ha impugnato l’esclusione e gli atti conseguenti. Nelle more, l’appalto è stato aggiudicato alla seconda classificata, senza che tale aggiudicazione sia stata impugnata. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’aggiudicazione sopravvenuta non è stata oggetto di autonoma impugnativa. Da ciò deriva la definitiva improcedibilità del giudizio: l’annullamento dell’esclusione è un passaggio solo strumentale verso il bene della vita finale, rappresentato dall’aggiudicazione, la quale necessita di autonoma impugnativa.
Il giudice amministrativo qualifica i vizi dell’esclusione come produttivi di un’invalidità viziante, e non caducante, richiamando sul punto T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, n. 5843 del 2025, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, n. 6924 del 2025 e Cons. Stato, sez. V, n. 7946 del 2023. La manifesta improcedibilità, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., esonera il Collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’autorità centrale titolare dell’investimento, ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
Nel merito, il ricorso è comunque infondato. L’offerta economica presentata sulla piattaforma telematica indicava un importo totale di 642.587,90 euro. Nelle giustificazioni, la ricorrente ha sostenuto che tale importo derivava da un errore tecnico e/o di calcolo, giungendo a un diverso totale di 683.770,24 euro, con una differenza in aumento di 41.182,34 euro.
Il Collegio qualifica l’operazione come un vero e proprio ricalcolo dell’offerta. L’esclusione costituisce conseguenza necessitata alla luce del principio di immodificabilità dell’offerta: in sede di verifica dell’anomalia è consentito l’aggiustamento delle singole voci di costo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica formulata in gara, a tutela della par condicio e dell’affidabilità dell’operatore. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. V, n. 6915 del 2025, n. 6710 del 2025 e n. 3406 del 2025.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e comunque infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.