Pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica ammettono verifica differita al progetto convenzionato (TAR Toscana n. 2061 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto atti di pianificazione del territorio la vicinitas, ossia lo stabile collegamento tra il soggetto e l’area sulla quale si producono gli effetti dell’atto, vale a qualificare e differenziare l’interesse legittimo rispetto all’interesse di mero fatto e fonda la legittimazione al ricorso; essa non basta, tuttavia, a dimostrare anche l’interesse al ricorso, che richiede la specifica allegazione del pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Le prescrizioni del piano paesaggistico regionale che, in luogo di vietare l’edificazione, impongono condizioni e soluzioni esecutive specifiche non rendono l’intervento assolutamente incompatibile con i valori tutelati. È pertanto legittima la scelta pianificatoria che subordini la realizzabilità dell’intervento all’approvazione di un progetto unitario convenzionato, rinviando a tale fase la verifica del superamento delle criticità viabilistiche, acustiche e idrauliche. La VAS non impone la valutazione di soluzioni alternative in assenza di aspettative qualificate in tal senso.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili siti nella valle di Rimezzano, hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica le deliberazioni con cui il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli ha approvato il nuovo piano strutturale e il piano operativo, nella parte relativa all’ampliamento della sede di una scuola privata internazionale collocata in una villa storica.
La scheda norma contestata prevede una nuova superficie edificabile destinata all’accorpamento dei plessi scolastici e la realizzazione di parcheggi su un’area a valle della villa, con attuazione mediante progetto unitario convenzionato. I ricorrenti hanno dedotto il contrasto con il PIT regionale e con il vincolo paesaggistico, l’aggravio della viabilità rurale, l’omessa valutazione dell’impatto acustico e del rischio idraulico e il difetto di bilanciamento in sede di VAS. Dopo l’opposizione, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Richiamando l’art. 100 c.p.c. e l’art. 39 c.p.a., e i principi dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011 e n. 22 del 2021, il Tribunale distingue legittimazione e interesse: la vicinitas opera come criterio di differenziazione, ma il pregiudizio concreto va allegato. Nel caso di specie i ricorrenti hanno dimostrato la proprietà di immobili vicini e dedotto l’aggravamento del traffico e l’incidenza sul contesto paesaggistico, sicché l’eccezione è infondata.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio: l’area è classificata tra le aree con funzioni non agricole e tra le aree per servizi, con espressa ammissione dell’ampliamento mediante art. 46 e art. 125 delle n.t.a. e scheda norma dedicata. Quanto alla disciplina paesaggistica, il PIT ha operato la c.d. vestizione dei vincoli, distinguendo obiettivi, direttive e prescrizioni: solo queste ultime sono immediatamente vincolanti, mentre le altre lasciano margine discrezionale all’ente territoriale.
Le prescrizioni della scheda di vincolo non precludono qualsiasi edificazione, ma impongono condizioni finalizzate alla salvaguardia dell’aspetto esteriore degli edifici storici, delle relazioni percettive tra insediamento e paesaggio agrario, dei bersagli visivi e della trama viaria storica. Analogamente, gli artt. 12, 16 e 21 dell’allegato 8.2 del piano strutturale contengono obiettivi e direttive, non divieti assoluti. L’intervento non è dunque assolutamente incompatibile con i valori di tutela.
Il Tribunale valorizza la ponderazione già svolta in sede di VAS e nella scheda norma, che enuncia le criticità e le condizioni esecutive: struttura completamente ipogea, studio viabilistico e trasportistico, soluzioni di mobilità alternativa, mitigazioni delle aree di sosta. Tali prescrizioni esprimono il contemperamento degli interessi e giustificano il rinvio delle verifiche su immissioni acustiche e rischio idrogeologico alla fase di approvazione del progetto convenzionato, ai sensi dell’art. 121 della L.R.T. n. 65/2014.
Sulla quinta censura, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2470 del 2024, il Collegio distingue VAS e VIA e rileva che non sono emerse aspettative qualificate alla valutazione di soluzioni alternative. Le prescrizioni esecutive costituiscono esse stesse una soluzione progettuale alternativa rispetto all’ipotesi originaria del privato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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