Carta docente non corrisposta: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 2058 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta consegue all’eventuale ulteriore inadempienza e costituisce misura sostitutiva dell’attività dovuta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta nella misura degli interessi legali sulle somme complessive, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Il carattere seriale e la scarsa complessità della controversia giustificano la liquidazione contenuta delle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con la sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, è stato accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi legali.
La parte creditrice ha quindi convenuto il Ministero debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero si è costituito senza dedurre in ordine alle pretese attoree.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale competente rilasciata in data 12 marzo 2025. La sentenza è stata inoltre notificata al Ministero presso la sede reale in data 6 novembre 2024.
Il Collegio verifica poi il decorso del termine dilatorio. Risulta inutilmente trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva al decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015, e fino al pagamento. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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