Esclusione dalle gare comunali per liti pendenti: clausola illegittima (TAR Lazio n. 547 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un avviso di asta pubblica che esclude dalla procedura i soggetti con liti pendenti nei confronti dell’amministrazione procedente è illegittima. Essa contrasta con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e con i principi di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. La pendenza di un contenzioso con l’amministrazione non costituisce, di per sé, indice di inaffidabilità del concorrente, soprattutto quando la previsione è formulata in modo generico e onnicomprensivo. La clausola non trova copertura nell’art. 68 del R.D. n. 827/1924, che riguarda le persone resesi colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di altra impresa. L’annullamento della sola clausola non travolge l’intera procedura, ma impone la ripubblicazione dell’avviso privato della previsione illegittima.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una farmacia comunale gestita in concessione, ha impugnato con due ricorsi riuniti la stima del valore della farmacia, la delibera di approvazione dell’alienazione e l’avviso di asta pubblica indetto dal Comune per cedere la titolarità dell’esercizio. Con il primo ricorso ha contestato la composizione della commissione di stima, l’assenza di contraddittorio e il criterio di calcolo dell’indennità di avviamento, nonché la carenza di potere del Comune sull’azienda costituita a proprie spese.

Con il secondo ricorso ha censurato alcune clausole dell’avviso, tra cui quella che escludeva dalla gara chi avesse liti pendenti con il Comune, oltre alla violazione dei limiti temporali al trasferimento della titolarità e all’incertezza dell’oggetto della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando piena connessione soggettiva e oggettiva: gli atti impugnati appartengono a un’unica sequenza procedimentale e il secondo ricorso sarebbe stato proponibile come motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a..

Quanto alla stima, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione sulla determinazione dell’indennità di avviamento, materia devoluta al giudice ordinario perché involge posizioni di diritto soggettivo. È parimenti inammissibile per difetto di interesse la censura sul valore della farmacia, posto che l’importo è corrisposto dall’aggiudicatario al Comune e non incide sulla sfera giuridica del ricorrente.

Nel merito, i motivi sulla pretesa carenza di potere del Comune e sull’invalidità dell’art. 9, comma 3, del contratto sono tardivi e comunque infondati: la clausola attribuisce all’amministrazione la disponibilità dell’azienda e ne consente anche l’alienazione, senza squilibrio del sinallagma contrattuale.

Il motivo centrale viene accolto. La clausola dell’art. 6, comma 2, dell’avviso è immediatamente lesiva, stante la pendenza di giudizi tra ricorrente e Comune, e contrasta con l’art. 24 Cost. e con i principi di massima partecipazione e buon andamento. L’art. 68 del R.D. n. 827/1924 non prevede la lite pendente come causa di esclusione. Sono invece rigettati i motivi sul trasferimento della titolarità ex art. 12 della legge n. 475/1968 e sull’asserita incertezza dell’oggetto della gara, essendo le giacenze di magazzino espressamente regolate.

Da qui l’annullamento della sola clausola, con obbligo di ripubblicare l’avviso privato della previsione illegittima, senza travolgere l’intera procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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