Indennità pensionabile fuori dal calcolo dello straordinario dei militari di polizia (Cons. Stato n. 5346 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 43 della legge n. 121/1981, nella parte in cui correla l’importo del compenso per lavoro straordinario alla retribuzione mensile ordinaria comprensiva dell’indennità mensile pensionabile, deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità a seguito del D.Lgs. n. 195/1995, che ha rimesso alla concertazione il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello dello straordinario. Non sussiste una specifica previsione legale che imponga di includere l’indennità pensionabile nel computo del compenso per lavoro straordinario. La forfettizzazione degli importi, sganciata dallo stipendio, non contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., che tutelano la retribuzione nel suo complesso e non i singoli elementi retributivi. Le censure fondate sulla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018 e sui parametri C.E.D.U. e Carta sociale europea non sono fondate, non potendosi da essi ricavare l’illegittimità del meccanismo di computo.

Il Fatto

I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza in servizio in Alto-Adige, hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per il lavoro straordinario, con inclusione nella base di computo dell’indennità mensile pensionabile, oltre alla condanna al pagamento delle somme maturate. Hanno altresì chiesto la disapplicazione delle fonti secondarie di recepimento degli accordi e sollevato questioni di legittimità costituzionale.

Il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, con sentenza n. 306/2023, ha respinto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti. I militari hanno proposto appello, lamentando l’erronea ricostruzione del quadro normativo e l’omesso esame delle questioni costituzionali. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e le ritiene infondate. L’appello non è una mera riproposizione dei motivi di primo grado, poiché critica specificamente la sentenza impugnata. Sussiste la legittimazione attiva dei militari, che fanno valere un interesse proprio e differenziato, non un interesse affidato alle organizzazioni sindacali. Parimenti sussiste la legittimazione passiva dell’Ente pagatore e del datore di lavoro. Quanto al ricorso collettivo, il Collegio precisa che esso non costituisce deroga a un principio generale, ma ordinaria proiezione processuale di posizioni sostanziali identiche, ravvisando nel caso di specie l’identità di posizione, di pronuncia richiesta e di motivi.

Nel merito, il punto decisivo non è la natura retributiva dell’indennità mensile pensionabile, non contestata, né il rapporto gerarchico tra legge e decreti di recepimento, ma l’insussistenza di una norma che imponga di includerla nel computo dello straordinario. L’art. 43, comma 14, della legge n. 121/1981 è tacitamente abrogato per incompatibilità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale: il D.Lgs. n. 195/1995 ha regolato integralmente la materia, devolvendo alla concertazione anche il trattamento dello straordinario, secondo il disposto dell’art. 4, comma 1, lett. g). La tesi che riduce la riforma alle sole procedure non regge al tenore letterale della norma.

Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, il Collegio esclude che da essa derivi l’obbligo immediato di interlocuzione con le associazioni sindacali: la decisione ha richiesto un intervento del legislatore per fissare condizioni e limiti, salvo le regole di immediata operatività. Analogamente, dagli artt. 11 e 14 C.E.D.U. e dagli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea non si ricava l’illegittimità integrale della disciplina previgente né degli atti applicativi.

Sul versante dell’art. 36 Cost., rileva la retribuzione nel suo complesso e non i singoli elementi; gli appellanti non hanno fornito elementi concreti sull’inadeguatezza del compenso. La censura sulle fonti secondarie è infondata; quella sulle norme primarie è inammissibile per difetto di evidenze sulla rilevanza. La doglianza ex art. 2108 c.c. non è mutuabile nel settore pubblico, e il sottodimensionamento dello straordinario non è ex se irragionevole. La questione di costituzionalità sui d.P.R. è manifestamente inammissibile, essendo fonti secondarie estranee al sindacato. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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