Esclusione da graduatoria e mancata impugnazione della graduatoria definitiva (TAR Trentino-Alto Adige n. 27 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura selettiva pubblica che impugni il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare anche la graduatoria definitiva del procedimento. La mancata impugnazione di quest’ultima, una volta divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso l’esclusione, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe incidere sulla graduatoria ormai definitiva. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La questione di giurisdizione si risolve in favore del giudice amministrativo quando l’atto impugnato investa i criteri di auto-organizzazione e la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella individuazione dei requisiti di accesso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato del personale docente delle scuole di musica della Provincia autonoma di Bolzano. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 27.4.2023, sul presupposto della mancanza dei requisiti di accesso: in particolare, dell’abilitazione all’insegnamento.

Il ricorrente impugnava il diniego e, unitamente ad esso, la graduatoria provvisoria del personale docente delle scuole di lingua italiana approvata con decreto del 25.5.2023, n. 9635/2023, nella parte in cui confermava le esclusioni dei candidati non ammessi. La Provincia si costituiva eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo stata impugnata la graduatoria definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la giurisdizione, ritenendola sussistente. Nel caso di specie si ravvisano un bando, contenuto nella delibera della Giunta provinciale n. 286/2014, una procedura di valutazione comparativa e l’approvazione finale di una graduatoria destinata a individuare i soggetti cui proporre l’assunzione nell’impiego pubblico contrattualizzato. Secondo il criterio del petitum sostanziale, il ricorrente contesta i criteri di auto-organizzazione con cui l’Amministrazione ha individuato i requisiti di iscrizione, implicanti esercizio di discrezionalità tecnica e contrapposte posizioni di interesse legittimo.

In via preliminare il Tribunale dichiara inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del decreto n. 9635/2023. Le graduatorie ivi contenute trovano disciplina negli artt. 12, 12-bis e 12-ter della legge provinciale n. 24/1996 e riguardano classi di concorso della scuola secondaria, nulla avendo a che vedere con la graduatoria del personale delle scuole di musica. Il ricorrente, peraltro, non ha fornito prova di aver presentato domanda anche per quelle graduatorie.

Nel merito del restante gravame, il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità. Il ricorrente ha impugnato l’atto escludente ma non la graduatoria definitiva. Richiamando la costante giurisprudenza — TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 8 gennaio 2024, n. 306; Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2119 — il Tribunale ribadisce che la mancata impugnazione della graduatoria finale comporta la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’esclusione non potrebbe incidere sulla graduatoria divenuta inoppugnabile.

L’inoppugnabilità della graduatoria consolida le posizioni dei candidati inseriti. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile quanto al decreto n. 9635/2023 e improcedibile per il resto. Le spese sono compensate in ragione della peculiare questione e della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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