Esclusione per grave illecito professionale e aggiudicazione derivata: no alla illegittimità riflessa (TAR Sardegna n. 967 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante conserva un potere immanente di verifica dei requisiti generali di partecipazione per tutta la durata della procedura, senza che la fase di ammissione assuma carattere definitivo o preclusivo. L’art. 96 d.lgs. n. 36/2023 consente l’esclusione in qualunque momento ove risulti una situazione di cui agli artt. 94 e 95, anche dopo l’apertura delle offerte economiche. Il grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 può fondarsi sul decreto di rinvio a giudizio, che l’art. 98, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 36/2023 qualifica come mezzo di prova adeguato, purché il provvedimento espulsivo motivi le tre condizioni del comma 2. Il giudizio sull’affidabilità è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta abnormità o pretestuosità.

Il Fatto

La società ricorrente, capogruppo di un raggruppamento temporaneo, partecipava a una procedura indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna per il servizio di vigilanza armata e portierato, articolata in dodici lotti. Ammessa al prosieguo con determinazione n. 7402 del 2024, veniva successivamente esclusa con determinazione n. 11577 del 23.12.2024, adottata all’esito della verifica dei requisiti generali.

Il ricorso avverso l’esclusione era respinto dal TAR con la sentenza n. 221 dell’8 marzo 2025, oggetto di appello. Nel frattempo la stazione appaltante annullava una prima aggiudicazione per gravi illeciti professionali delle aggiudicatarie e, con la determinazione n. 692 del 22.07.2025, aggiudicava i lotti alla controinteressata, collocata in posizione utile in graduatoria. Contro quest’ultimo provvedimento la ricorrente ha proposto autonomo giudizio, non essendo possibile articolare motivi aggiunti nel giudizio già definito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il gravame ripropone pedissequamente le doglianze già scrutinate e respinte con la sentenza n. 221 del 2025, alla quale richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a., e che la nuova aggiudicazione è contestata solo per illegittimità derivata dall’asserita illegittima estromissione.

Sul primo motivo, il TAR esclude che la fase di ammissione costituisca una cesura definitiva. L’art. 96 d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’operatore in qualunque momento della procedura, e il potere di accertare la capacità di partecipazione è immanente in capo alla stazione appaltante, senza preclusioni temporali o procedimentali. Nel caso concreto il controllo in ammissione si era risolto in un mero esame formale della documentazione, mentre l’esclusione è maturata dopo un’istruttoria con soccorso istruttorio e acquisizione dei carichi pendenti, che aveva portato alla luce il decreto di rinvio a giudizio.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude l’automatismo espulsivo. La Regione ha applicato l’art. 98, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 36/2023, valutando congiuntamente le tre condizioni richieste: la sussistenza degli elementi del grave illecito professionale, l’idoneità dello stesso a incidere sull’affidabilità in ragione della tipologia del servizio e del contesto, e la presenza del decreto di rinvio a giudizio quale mezzo di prova adeguato ex art. 98, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 36/2023.

Il TAR richiama l’orientamento secondo cui le valutazioni sull’affidabilità sono connotate da discrezionalità tecnica ampia, sindacabile solo per non pretestuosità, e che spetta alla stazione appaltante fissare il punto di rottura dell’affidamento: irrilevante, quindi, il mancato avvio della risoluzione del pregresso contratto, per l’autonomia degli apprezzamenti. Né le determinazioni di altre stazioni appaltanti né il rating di legalità AGCM costituiscono parametro di legittimità, avendo il rating finalità premiale e precedendo esso il decreto di rinvio a giudizio.

Infine, la completezza dell’istruttoria e la mancanza di misure di self cleaning confermano la congruità della motivazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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