Risarcimento per illegittimo collocamento a riposo e tassazione IRPEF al netto (TAR Abruzzo n. 344 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno riconosciuto al dipendente pubblico illegittimamente collocato a riposo in anticipo, commisurato alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito nel periodo di forzata astensione dal servizio, integra gli estremi del lucro cessante e non del danno emergente. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Ne deriva che la somma va assoggettata a ritenuta IRPEF e corrisposta al netto, non al lordo. Il giudice dell’ottemperanza verifica la conformità del pagamento al giudicato e respinge la pretesa di liquidazione al lordo qualora il titolo risarcitorio reintegri la perdita di retribuzione.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante di scuola statale, era stata collocata a riposo d’ufficio con decorrenza dal 1° settembre 2014, in ragione del compimento dei 65 anni. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 191/2021, ha accertato l’illegittimità del provvedimento e ha condannato il Ministero al risarcimento del danno pari a 14 mensilità e 4 giorni dell’ultima retribuzione globale di fatto, con detrazione dei ratei di pensione percepiti. La Corte d’Appello de L’Aquila, con la sentenza n. 330/2022, ha accolto l’appello principale ed escluso la compensatio lucri cum damno, eliminando la detrazione.
Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato le spese di lite, la sorte capitale, gli interessi e la rivalutazione, ma ha liquidato il risarcimento al netto dell’IRPEF. La ricorrente ha contestato tale modalità, sostenendo la natura di danno emergente della somma e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto precisato di poter prescindere dalla questione relativa alla deducibilità dell’elusione del giudicato mediante memoria non notificata, quando l’atto sopravvenuto sia stato emesso dopo la proposizione del ricorso. La soluzione positiva data dal Cons. Stato n. 2769/2016 non è stata ritenuta decisiva, poiché il ricorso è risultato in parte infondato nel merito e in parte definito per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite dei due gradi, la ricorrente ha dato atto del corretto adempimento: sul punto è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il nucleo della decisione riguarda la tassazione del risarcimento. La ricorrente ha qualificato la somma come danno emergente, con conseguente diritto alla liquidazione al lordo. Il Collegio ha respinto la censura, qualificando il ristoro come lucro cessante. La sentenza del Tribunale di Avezzano ha infatti commisurato il risarcimento alla retribuzione dovuta per il periodo tra il collocamento a riposo illegittimo e la riammissione in servizio, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 4901/2014.
Il Collegio ha richiamato l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, secondo cui i proventi in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Ha poi condiviso il principio espresso dal Cons. Stato n. 2367/2021, che a sua volta richiama Cass. sez. 5ª n. 12789 del 2003: le indennità risarcitorie sono tassabili solo se dirette a sostituire un reddito non conseguito, mentre non lo sono se risarciscono un pregiudizio di natura diversa.
Non è stata ritenuta dirimente l’esclusione della compensazione operata dalla Corte d’Appello. La sentenza n. 330/2022 ha chiarito che l’Amministrazione deve corrispondere la retribuzione come se la ricorrente fosse stata in servizio e può recuperare quanto versato a titolo di pensione: ciò conferma la natura di lucro cessante. Irrilevante è risultata, infine, la dedotta disparità di trattamento rispetto a un caso analogo, non dimostrata nella sua perfetta corrispondenza e relativa a soggetto diverso. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato cessato, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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