Commissioni concorsuali, requisiti dei commissari e giudicato esterno (TAR Campania n. 1254 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso straordinario bandito con d.d. n. 510 del 2020, modificato dal d.d. n. 783 del 2020, la nomina a commissario del docente titolare di una classe di concorso affine è legittima quando questi appartenga al settore accademico disciplinare coerente con la classe messa a concorso e possieda il requisito generale di cinque anni di anzianità di ruolo. La condizione ostativa della carica di rappresentante sindacale presuppone la stabile partecipazione alle scelte dell’organizzazione e l’appartenenza al suo apparato, non la mera sottoscrizione di un contratto integrativo per l’istituto di appartenenza. Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e vincola il collegio quando sussista piena identità di petitum e di causa petendi. Infine, la congruità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati non è sindacabile nel merito, in assenza di predeterminazione normativa dei tempi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale indetta con d.d. n. 510 del 23.04.2020, integrato dal d.d. n. 783 dell’8 luglio 2020, per la classe di concorso AB56, strumento musicale chitarra nella scuola secondaria di primo grado, concorrendo per la Regione Campania. Non hanno superato la prova scritta, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 56/80 previsto dall’art. 13, comma 11, del bando.
Hanno quindi impugnato i decreti dell’USR Sicilia di pubblicazione degli esiti, di approvazione delle graduatorie di merito integrate e di nomina della Commissione, contestando la composizione dell’organo giudicatore e lo svolgimento delle operazioni di correzione. Due ricorrenti hanno rinunciato al ricorso nel corso del giudizio. I controinteressati vincitori si sono costituiti eccependo l’inammissibilità per contrasto con un precedente giudicato e l’infondatezza delle censure. Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori e respinto l’istanza cautelare, onerando i ricorrenti di integrare il contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto rilevato che sulla questione è intervenuta la sentenza del C.G.A.R.S. n. 107/2023, che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso avverso il decreto di pubblicazione degli esiti, ritenendo infondate le censure relative alla nomina dei due commissari. Trattandosi di sentenza passata in giudicato e vertente sulla medesima questione, con piena identità di petitum e causa petendi, il Tribunale ne ha preso atto, richiamando l’orientamento di legittimità sul giudicato esterno rilevabile d’ufficio (Cass. civ., sez. un., n. 13916 del 2006).
Nel merito, il collegio ha condiviso le considerazioni del giudice di appello. L’art. 7, comma 1, del d.d. n. 510/2020 disciplina la composizione delle commissioni, mentre l’art. 9 richiede per i docenti AFAM l’appartenenza al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e cinque anni di servizio nel ruolo. Poiché per la classe AB56 erano pervenute solo le candidature dei due commissari poi nominati, la scelta dell’amministrazione è risultata coerente: il primo docente era titolare della classe di strumento musicale A56 e inquadrabile nel settore accademico coerente.
Quanto al secondo commissario, il collegio ha distinto il concetto di rappresentante sindacale, cui l’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 vieta la presenza nelle commissioni, dalla semplice partecipazione alla sottoscrizione di un contratto per conto dell’istituto di appartenenza. L’organizzazione sindacale interpellata ha escluso ruoli dirigenziali o esecutivi in capo al docente.
Il Tribunale ha inoltre osservato che, quando si deduce l’incompetenza dei membri della Commissione quale vizio che ridonda sulla mancata ammissione, il ricorrente deve individuare un legame tra il vizio e gli esiti della propria prova (TAR Lazio, Sez. I quater, n. 3966 del 2021).
Le censure sulla verbalizzazione sono state respinte: la nota ministeriale prot. n. 712 del 7.1.2021 prevedeva la correzione da remoto in web conference con firma digitale, e tutti i componenti hanno partecipato alle operazioni, senza violazione del principio di collegialità. La firma digitale apposta in orari diversi non inficia la validità della procedura. Quanto ai tempi di correzione, trattandosi di quesiti a risposta sintetica e non di temi, la tempistica è risultata congruente; in ogni caso la congruità del tempo dedicato alla valutazione non è sindacabile nel merito (TAR Lazio, Sez. III, n. 10503 del 2017). Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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