Esclusione illegittima per affidamento sulla modulistica di gara (TAR Calabria n. 1669 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non può essere escluso dalla gara il concorrente che abbia inserito un elemento economico nell’offerta tecnica quando ciò sia stato imposto dalla modulistica di gara predisposta dalla stazione appaltante. La circostanza che l’operatore si sia attenuto alle indicazioni del facsimile non può ridondare a suo danno, in applicazione dei principi di massima partecipazione e di tutela dell’affidamento, prevalendo il favor partecipationis anche quando la modulistica risulti difforme dalla legge di gara. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica va inoltre apprezzato in concreto e non in astratto, verificando se gli elementi economici esposti consentano di ricostruire in via anticipata l’offerta economica in aspetti significativi.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara bandita da una struttura sanitaria per il servizio di vigilanza armata, Lotto 1, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle valutazioni risultava prima in graduatoria, con un punteggio superiore a quello della controinteressata.
Il seggio di gara la escludeva poi perché, nella documentazione tecnica caricata sul sistema, aveva inserito riferimenti a elementi economico-quantitativi, in violazione delle prescrizioni del capitolato che comminavano l’esclusione. La gara veniva quindi aggiudicata alla seconda classificata. La ricorrente impugnava il verbale di esclusione e la delibera di aggiudicazione, chiedendo in via subordinata l’annullamento dell’intera gara, e in via cautelare otteneva la sospensione dell’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina di gara: il capitolato prevedeva due distinti file, uno denominato “Offerta Tecnica”, generato dal sistema e di carattere ricognitivo, l’altro denominato “Relazione Tecnica”, contenente gli elementi valutativi. Nel primo modulo la piattaforma richiedeva espressamente di indicare “il valore offerto”. Secondo il giudice, la ricorrente si è dunque limitata a seguire le prescrizioni della lex specialis.
Richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2917 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6545 del 2020, il Collegio afferma che non può essere sanzionata l’impresa che rende una dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Le conseguenze di una condotta colposa dell’amministrazione non possono essere traslate sul concorrente con l’esclusione, e l’affidamento ingenerato dalla modulistica prevale sull’esigenza della par condicio. Il Collegio ritiene irrilevante che la piattaforma e la relativa modulistica non siano state materialmente predisposte dall’ente, poiché questo ne ha fatto proprie le caratteristiche e la funzionalità.
Sotto distinto profilo, la sentenza richiama Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2732 del 2020: il divieto di commistione va apprezzato in concreto, con riguardo alla concludenza degli elementi economici, che devono essere idonei a consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica. Nel caso di specie il seggio ha valutato la sola “Relazione Tecnica” e ha riscontrato il dato economico solo ex post, dopo l’apertura della busta economica e l’attribuzione del relativo punteggio: non si è dunque integrata alcuna violazione sostanziale.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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