Premio antiesodo: no all’accantonamento prima della cessazione dal servizio (TAR Sicilia n. 183 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione del premio c.d. antiesodo, previsto dall’art. 2261 cod. ordinamento militare, mattura al completamento di una fattispecie a formazione progressiva: alla sussistenza del primo requisito deve aggiungersi il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio. Tale evenienza non costituisce un termine di corresponsione, ma un elemento costitutivo del diritto. La norma non prevede alcun accantonamento degli importi in vista della futura maturazione del requisito e impone all’Amministrazione unicamente la corresponsione al momento in cui la fattispecie si perfeziona. Ne consegue che, prima della cessazione dal servizio, non sussiste né il diritto all’accantonamento né quello alla corresponsione del premio.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale pilota dell’Aeronautica Militare in servizio presso un Comando Aeroporto, ha chiesto all’Amministrazione di appartenenza l’accantonamento degli importi dovuti a titolo di premio antiesodo ai sensi dell’art. 2261, comma 1, cod. ordinamento militare. La richiesta è stata respinta con una nota che richiamava l’avvenuta abrogazione del beneficio operata dall’art. 1, comma 261, legge n. 190/2014.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accantonamento e, in via gradata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità dell’art. 1, commi 261 e 735, legge n. 190/2014, oltre all’annullamento della nota. L’Amministrazione si è costituita eccependo il difetto di interesse, per essere il ricorrente ancora in servizio attivo, e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di carenza di interesse, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Il quadro normativo di riferimento è mutato in corso di causa: con la sentenza n. 216/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 261, legge n. 190/2014 nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 2261 cod. ordinamento militare, con conseguente reviviscenza della norma abrogata.

Il Tribunale ha osservato che la disposizione ripristinata disciplina la corresponsione del premio subordinandola al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, senza prevedere alcun accantonamento degli importi dovuti in vista della maturazione del requisito. La norma configura dunque una fattispecie a formazione progressiva, nella quale al primo requisito deve aggiungersi quello della permanenza in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età.

Il Collegio ha aderito alla posizione già espressa dal Cons. Stato, sez. II, n. 4522/2024 e n. 2881/2023, secondo cui il raggiungimento dei limiti di età non è un termine di corresponsione, ma un elemento costitutivo della fattispecie. Il premio è volto a ricompensare la fedeltà di chi, pur potendo lasciare l’impiego, è rimasto in servizio: solo la cessazione per limiti di età dimostra il raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma, cioè contrastare l’esodo dei piloti verso l’aviazione privata.

Nel caso concreto il ricorrente è ancora in servizio e non risulta integrato il requisito costitutivo. La domanda di accertamento è stata pertanto respinta. Le censure di incostituzionalità sono state ritenute integralmente superate dalla sopravvenuta sentenza n. 216/2023. Quanto alla domanda di annullamento della nota, ne è stata esclusa l’illegittimità, avendo l’Amministrazione dato conto del quadro normativo vigente al momento dell’adozione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e delle sopravvenienze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *