Ottemperanza al giudicato e inerzia dell’amministrazione scolastica: nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3513 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dia esatto adempimento al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è tenuta all’esecuzione integrale della pronuncia. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando risulti provato l’inadempimento e non sia contestato in modo specifico l’intervenuto pagamento. Il giudice amministrativo ordina l’adozione degli atti necessari all’esecuzione entro un termine congruo e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La previsione del commissario opera anche in funzione di prevenzione di ulteriori esborsi suscettibili di integrare danno erariale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla valutazione, ai fini giuridici ed economici, del servizio di insegnamento pre-ruolo, ivi compresi i mesi estivi, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, quantificate in euro 12.064,83 oltre accessori. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal medesimo Tribunale il 6 marzo 2024.

Le amministrazioni scolastiche intimate si sono costituite con comparsa di mera forma e hanno poi depositato il decreto dirigenziale di autorizzazione al pagamento delle somme recate dalla sentenza. Il difensore del ricorrente ha però dichiarato, in memoria e in camera di consiglio, che il pagamento non era ancora intervenuto, insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come volto all’esecuzione del giudicato e ne ha verificato i presupposti. Il ricorrente aveva dedotto che l’amministrazione si fosse sottratta agli obblighi derivanti dalla sentenza; il Ministero, dal canto suo, non ha specificamente contestato l’intervenuto pagamento.

Su questo punto il TAR ha richiamato il principio in tema di prova del fatto non specificamente contestato, citando CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703. Il silenzio dell’amministrazione sull’effettivo pagamento ha quindi reso provato l’assunto del ricorrente.

Accertato che le formalità procedurali erano state osservate e che non risultava dato esatto adempimento al disposto della sentenza, il Collegio ha dichiarato fondato il ricorso. Ha pertanto ordinato all’amministrazione resistente di adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, o dalla notifica di parte se antecedente.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del ricorrente, della perdurante inerzia dell’amministrazione.

Il Collegio ha esplicitamente correlato la nomina del commissario alla finalità di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale. Le spese, distratte in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta, sono state liquidate in via equitativa in euro 2.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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