Indennità di missione dovuta anche per distacco temporaneo per incompatibilità ambientale (Cons. Stato n. 3763 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di missione prevista dall’art. 1 della legge n. 836/1973 spetta al dipendente pubblico destinato d’ufficio a prestare servizio fuori dell’ordinaria sede, a distanza di almeno 30 chilometri, a prescindere dalla durata dell’assegnazione e dalla qualificazione formale del provvedimento. Il distacco temporaneo per incompatibilità ambientale costituisce species del genus dei trasferimenti d’autorità per esigenze di servizio e non ha natura sanzionatoria né disciplinare. Negare l’indennità sul presupposto che il mutamento di sede sia imputabile al dipendente attribuisce alla misura un carattere sanzionatorio che non le è proprio. Il trattamento di missione è pertanto dovuto anche in caso di distacco temporaneo disposto per ragioni di incompatibilità ambientale.

Il Fatto

Un dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, comandante di un istituto penitenziario, veniva coinvolto nel 2019 in un procedimento penale per fatti commessi a danno di soggetti detenuti. Con provvedimento del 27 luglio 2020 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria disponeva il suo distacco in via temporanea presso altro istituto sito a circa 90 chilometri di distanza, motivandolo con ragioni di opportunità e cautela. L’istanza successiva del dipendente di essere assegnato a una sede nel comune di provenienza veniva respinta. Il dipendente chiedeva quindi il riconoscimento dell’indennità di missione, che l’Amministrazione gli negava con provvedimento del 9 dicembre 2021, sul presupposto che il distacco temporaneo per incompatibilità ambientale non rientrasse tra i casi di spettanza.

Il TAR Piemonte respingeva il ricorso, aderendo all’orientamento secondo cui l’indennità è dovuta quando lo spostamento dipende da ragioni organizzative dell’Amministrazione e non da ragioni imputabili al dipendente. Il dirigente proponeva appello, deducendo la falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 836/1973 e l’erroneità dell’assunto che il trasferimento per incompatibilità ambientale sia addebitabile all’interessato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce l’istituto dell’indennità di missione muovendo dal tenore dell’art. 1 della legge n. 836/1973. Richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la spettanza del trattamento si connette al fatto che l’interessato sia destinato a prestare servizio fuori della sede ordinaria, a distanza di almeno 30 chilometri, a prescindere dalla durata della temporanea assegnazione e dalla sua qualificazione formale. Basta dunque l’assegnazione temporanea d’ufficio a sede diversa perché sorga il diritto.

La Corte affronta poi la questione specifica del trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale. Rileva che la giurisprudenza di primo grado non è univoca e che consta un precedente di segno contrario della Sezione II n. 1410 del 28 febbraio 2022, che aveva negato l’indennità sul presupposto che essa riguardi solo lo svolgimento di mansioni fuori sede per ragioni fisiologiche dell’ufficio. Il Collegio non ritiene persuasivo tale precedente.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’istituto: anche il trasferimento per incompatibilità ambientale va ricondotto nell’ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, quale species del più ampio genus dei trasferimenti d’autorità. La finalità è di natura cautelare: ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio, restituendogli prestigio, autorevolezza o immagine perduti. Tale misura non ha carattere sanzionatorio, non postula necessariamente un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e non ha natura disciplinare, essendo subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione.

Da ciò la Corte trae la conseguenza centrale: negare l’indennità sul presupposto dell’imputabilità del mutamento di sede al dipendente significherebbe far assumere alla misura un carattere diverso da quello proprio, appunto sanzionatorio, a prescindere dalle effettive responsabilità. Inoltre, esentare sistematicamente l’Amministrazione da ogni onere rischierebbe di consentire un uso distorto del distacco per allontanare un dipendente semplicemente sgradito. La consapevolezza del costo dovrebbe indurre l’Amministrazione, di fronte a fatti gravi di rilevanza disciplinare, ad adottare misure differenti dal trasferimento per incompatibilità ambientale.

L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 00834/2023, annullamento del provvedimento impugnato e accertamento del diritto dell’appellante all’indennità di missione per il periodo di distacco provvisorio. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità della questione e della peculiarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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