Il rilievo con mappe Wegis vizia l’ordine di demolizione dello stabilimento balneare (TAR Lazio n. 297 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di ripristino di opere asseritamente realizzate in difformità dal titolo abilitativo è illegittimo per difetto di istruttoria quando la traslazione dei manufatti sia stata accertata dai tecnici comunali mediante sovrapposizione delle mappe Wegis, in luogo delle originarie mappe di impianto catastali. A queste ultime soltanto la giurisprudenza riconosce valore probatorio nella delimitazione delle aree demaniali, mentre analoga efficacia non è mai stata attribuita alle mappe Wegis. Il provvedimento repressivo che recepisca rilievi costruiti su basi cartografiche inidonee resta viziato, tanto più che la trasposizione grafica dell’area in concessione finisce per collocare i manufatti in parte sul mare e in parte entro la fascia dei cinque metri dalla battigia. L’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine cautelare di rinnovazione della misurazione costituisce ulteriore argomento di prova a sostegno delle ragioni del ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
La titolare di uno stabilimento balneare impugna l’ordinanza con cui il Comune di Sperlonga ha ingiunto il ripristino delle alterazioni asseritamente realizzate in totale difformità dal permesso di costruire e dalla relativa autorizzazione paesaggistica. Secondo l’Amministrazione, i manufatti risultano delocalizzati rispetto alla posizione assentita, con una traslazione superiore al cinquanta per cento, tale da integrare una difformità essenziale ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. f), L.R. n. 15/2008.
La ricorrente contesta l’esito delle indagini tecniche affidate a personale esterno, osservando che la trasposizione grafica della concessione demaniale, eseguita su mappe diverse da quelle di impianto, collocherebbe lo stabilimento in parte nel mare e in parte sulla linea di rispetto del bagnasciuga. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva accolto la domanda di tutela disponendo la rinnovazione della misurazione; l’ordine non è stato eseguito dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle tavole dell’elaborato progettuale allegato al permesso di costruire. Da esse emerge che l’area in concessione destinata all’ampliamento assentito non insiste sul mare e neppure sulla battigia, cioè sui cinque metri di distanziamento tra la linea di costa e il margine esterno della concessione. La fotografia apposta sul frontespizio del progetto definitivo riproduce lo stabilimento nella posizione in cui attualmente si trova e in cui è sempre stato.
L’elaborato tecnico di parte, costruito muovendo dalle mappe di impianto e non dalle mappe Wegis, previa esecuzione di un rilievo in situ, dimostra che il manufatto non risulta traslato rispetto all’area in concessione e che vi rientra interamente. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto valore probatorio alle mappe catastali di impianto nella delimitazione delle aree demaniali (TAR Lazio-Roma, sez. 2^ quater, n. 8566 del 31.07.2018), mentre non consta che analogo valore sia mai stato attribuito alle mappe Wegis.
Da qui la conclusione: il Comune è incorso in un evidente difetto di istruttoria, indotto dagli erronei rilievi dei tecnici incaricati. Proprio avvalendosi delle mappe Wegis, in luogo delle originarie mappe di impianto, i tecnici hanno collocato l’area assentita in parte nel mare e in parte entro la linea dei cinque metri della battigia, con esiti che si denunciano come intrinsecamente implausibili.
Il Collegio valorizza altresì l’inottemperanza del Comune all’ordine cautelare di rinnovazione della misurazione. Secondo il disposto dell’art. 64, comma 4, c.p.a., tale condotta fornisce argomenti di prova a sostegno degli assunti della ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; le spese seguono la soccombenza e il contributo unificato è restituito.
Nota della Redazione
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