Improcedibilità per carenza di interesse esclusa la domanda risarcitoria non dichiarata (TAR Puglia n. 146 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione revochi in autotutela il provvedimento impugnato e soddisfi la pretesa del ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ove la parte non dichiari, nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., il persistente interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avere interesse all’accertamento a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio di impugnazione. La mancata manifestazione di tale interesse preclude al giudice ogni valutazione di illegittimità e impone la declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore dell’Ufficio di Taranto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rigettato l’istanza di rinnovo, per il biennio 2018/2020, dell’autorizzazione per la vendita dei generi di monopolio presso un bar, con conseguente soppressione del patentino. Il diniego si fondava sulla non veridicità della dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di morosità verso l’Erario, a fronte di una cartella esattoriale di modesto importo per I.R.A.P.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, irrilevanza del debito tributario e violazione del principio di proporzionalità, chiedendo in subordine la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Ha domandato inoltre il risarcimento del danno. La Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, con ordinanza collegiale, ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità già sollevata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2021, ha chiarito che il diniego derivava dall’assenza del requisito sostanziale previsto dall’art. 7 del D.M. n. 38/2013 — insussistenza di pretese fiscali — e non dal profilo formale della falsità dell’autodichiarazione ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Lo spazio di apprezzamento discrezionale dell’amministrazione si colloca nella fase di verifica dei requisiti, non in quella delle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere.

Nelle more del processo l’Agenzia ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e ha rinnovato il patentino, dapprima in via provvisoria e poi in via definitiva sino al 12 aprile 2024. La pretesa sostanziale della ricorrente risulta dunque integralmente soddisfatta.

Il Tribunale osserva che, a fronte di tali provvedimenti sopravvenuti, la società non ha dichiarato di avere persistente interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori. Richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022: per procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avere interesse a fini risarcitori, senza specificare i presupposti della domanda né averla proposta nello stesso giudizio, purché la dichiarazione sia resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm..

Non essendo stata ritualmente manifestata alcuna istanza di accertamento, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La novità delle questioni e il recente intervento della Consulta giustificano la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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