Sospensione cautelare dell’ordine di demolizione e nullità dell’acquisizione al patrimonio (TAR Abruzzo n. 274 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo lesivo di interessi oppositivi produce, in ossequio al principio di effettività della tutela, gli stessi effetti conservativi della sentenza di accoglimento e spiega efficacia retroattiva alla data di adozione dell’atto sospeso. Ne deriva che, pendente la sospensione di un ordine di demolizione, il termine assegnato per ottemperarvi resta sospeso e non può considerarsi decorso. L’accertamento dell’inottemperanza costituisce presupposto necessario dell’acquisizione ope legis dell’opera e del sedime al patrimonio comunale: ove quel presupposto manchi, il provvedimento di acquisizione è illegittimo e va annullato, ancorché privo di contenuto conformativo.
Il Fatto
Il ricorrente, la cui abitazione era divenuta inagibile per il sisma del 2009, realizzò un manufatto residenziale avvalendosi del regime edilizio straordinario introdotto dal Comune dell’Aquila con la deliberazione consiliare n. 58/2009. L’area di sedime fu poi ritenuta inedificabile perché compresa in zona agricola intensiva e classificata a pericolosità idraulica molto elevata. Seguì l’ordinanza di demolizione n. 45 del 30.12.2011, impugnata davanti al TAR.
Con ordinanza cautelare n. 41 del 23.6.2016 il Tribunale sospese l’ordine di demolizione. Il Comune, ritenuta la mancata ottemperanza, adottò l’atto di accertamento per acquisizione al patrimonio comunale e immissione in possesso del 4.2.2020, notificato al ricorrente solo il 17.6.2024. Il ricorrente lo impugnò deducendo violazione degli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001 e difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune non si costituì.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. Esso ha ad oggetto il mero accertamento del trasferimento ope legis, ma costituisce titolo per l’immissione in possesso e per l’esecuzione della demolizione, che il Comune potrebbe avviare senza preavviso. Sussiste dunque l’interesse del ricorrente a far verificare se l’efficacia dell’ordine di demolizione fosse sospesa.
La questione giuridica centrale attiene agli effetti della sospensione cautelare. Il Collegio afferma che l’accoglimento dell’istanza di sospensione di provvedimenti lesivi di interessi oppositivi ha la stessa funzione conservativa della sentenza di accoglimento. Poiché la sentenza spiegа effetti ripristinatori ex tunc, la stessa efficacia va riconosciuta, in ossequio al principio di effettività della tutela, al provvedimento di sospensione interinale.
Applicando il principio, l’ordinanza del 23.6.2016 ha effetto retroattivo alla data dell’atto sospeso. Il provvedimento impugnato, richiamando il verbale del 6.6.2016 che aveva rilevato la mancata demolizione, non considera che per effetto della sospensione anche il termine di novanta giorni era sospeso e non era decorso. Il verbale descrive pertanto una mera situazione di fatto, la permanenza del manufatto, priva di effetti giuridici.
Il Tribunale rileva inoltre che l’ordine di demolizione è rimasto privo di efficacia anche dopo la sentenza che respinse il gravame, per l’avvio di due procedimenti di accertamento di conformità, il secondo ancora pendente. Nell’intervallo tra la definizione del primo e l’avvio del secondo, il Comune non verificò se fossero decorsi i novanta giorni.
Il provvedimento impugnato manca così del necessario presupposto, l’accertamento dell’inottemperanza, cui consegue l’acquisizione del manufatto e del sedime. Esso presuppone erroneamente avveratosi il fatto dal quale la legge fa derivare l’effetto lesivo e va annullato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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