Esclusione dalla massa passiva dei debiti espropriativi nei P.E.E.P. e recupero possibile (C.G.A.R.S. n. 947 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dissesto finanziario degli enti locali, l’art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993 esclude dalla massa passiva i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi in cui l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari. La disposizione non limita il proprio perimetro ai soli casi in cui il recupero sia già avvenuto, ma lo estende espressamente all’ipotesi in cui il recupero, non ancora realizzato, sia comunque tuttora possibile. Ne consegue che il debito relativo all’indennizzo espropriativo non è imputabile all’Organismo straordinario di liquidazione, ma resta a carico dell’ente locale, ove le procedure di recupero delle somme dovute dagli assegnatari risultino in corso.
Il Fatto
I comproprietari di un terreno ricadente nel P.E.E.P. “Trappeto Sud” di Catania, occupato in esecuzione di un decreto sindacale del 1988, hanno chiesto al TAR Sicilia – Catania di accertare l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di definizione del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Il primo giudice ha accolto la domanda, ordinando all’amministrazione di emanare il provvedimento di acquisizione sanante, con quantificazione di indennizzo e risarcimento.
Il Commissario ad acta, nominato in sede di ottemperanza, ha quindi disposto l’acquisizione anche della quota residua di proprietà degli originari ricorrenti, con mandato di pagamento dell’indennizzo. Il Comune ha proposto reclamo avverso la deliberazione commissariale, dolendosi dell’imputazione del pagamento al proprio bilancio anziché all’Organismo straordinario di liquidazione, trattandosi di atti e fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto. Il TAR ha accolto il reclamo; di qui l’appello dei privati, che invocano l’esclusione dalla massa passiva ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dalla constatazione che il primo giudice aveva negato l’applicazione della norma invocata sul duplice rilievo dell’assenza di prova dell’incameramento del costo delle aree e dell’attuale impossibilità di adottare provvedimenti di recupero. Per verificare tali presupposti il Consiglio ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Comune di documentare l’avvenuto recupero delle somme e la persistente possibilità di recupero, e ha sospeso in via cautelare la sentenza appellata.
La relazione depositata ha confermato che gli assegnatari hanno versato un corrispettivo pari al 60% del costo di acquisizione delle aree, oltre agli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971; che oltre la metà degli assegnatari ha già trasformato il diritto di superficie in proprietà con pagamento del relativo conguaglio; e soprattutto che “sono attualmente in corso le procedure per il recupero delle somme”.
Su questa base il Collegio ritiene fondata la censura. La norma del d.P.R. n. 378 del 1993 non circoscrive il proprio ambito ai soli casi di recupero già perfezionato, ma lo estende espressamente alle ipotesi in cui il recupero, non avvenuto, sia comunque ancora praticabile. Poiché le procedure risultano in corso, ricorrono i presupposti per l’esclusione dalla massa passiva e il debito da indennizzo espropriativo resta imputabile al Comune, non all’Organismo straordinario di liquidazione.
Il primo giudice ha dunque errato nel negare l’applicazione della fattispecie e nel ritenere illegittima la delibera commissariale nella parte in cui imputava il pagamento all’ente locale. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il reclamo del Comune è respinto, con condanna dello stesso alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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