L’esclusione dalle missioni estere non è sanzione atipica né danno risarcibile (Cons. Stato n. 1532 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di una sanzione disciplinare militare per vizio procedimentale non travolge le autonome valutazioni che l’Amministrazione compie, nell’esercizio del potere organizzativo, sull’impiego operativo del militare. Tali valutazioni non seguono le sorti del provvedimento sanzionatorio e vanno scrutinate con riferimento alla situazione giuridica esistente al momento di ciascuna determinazione. L’esclusione dalle missioni all’estero di un militare che abbia fatto uso, ancorché occasionale, di sostanza stupefacente non integra una sanzione disciplinare atipica, ma espressione della fisiologica operatività di un ordinamento che richiede elevati standard di affidabilità per l’impiego in contesti ad alto rischio. Ne deriva che, in assenza di prova del nesso causale e del danno, la pretesa risarcitoria è infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio dal 2001 presso un reparto di paracadutisti, aveva partecipato fino al 2010 a numerose missioni operative all’estero. Nel maggio 2011 le visite di accertamento dell’idoneità evidenziavano la sua positività ai cataboliti urinari dei cannabinoidi, con conseguente giudizio di non idoneità. Seguiva un procedimento disciplinare, concluso con la sospensione dall’impiego per quattro mesi, scontata tra il maggio e il settembre 2012.
Con una successiva pronuncia questo Consiglio annullava la sanzione per violazione dell’art. 1392, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, essendo maturata l’estinzione del procedimento per inerzia. Il militare agiva allora ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. per il risarcimento del danno da mancato impiego in missioni nel quinquennio 2012-2017, quantificato nelle diarie non percepite o, in subordine, nella perdita di chance. Il TAR Toscana respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione muovendo da una premessa sistematica: la domanda non ha ad oggetto un pregiudizio direttamente riconducibile alla sanzione annullata, bensì una condotta amministrativa complessa, protrattasi nel tempo e articolata in una pluralità di scelte organizzative. Il fatto illecito dedotto non coincide con il singolo provvedimento illegittimo, ma con l’asserito uso distorto del potere di allocazione del personale.
La Corte ritiene non condivisibili le assunzioni su cui poggia la prospettazione. Le valutazioni sull’impiego operativo sono autonome rispetto a quelle disciplinari e non ne seguono le sorti. Durante l’intero arco temporale la sanzione era giuridicamente esistente ed efficace, essendo stata ritenuta legittima dal giudice di primo grado; solo con la pronuncia del 2018, successiva al nuovo invio in missione, il provvedimento è stato annullato per un vizio di natura procedimentale. L’operato dell’Amministrazione va pertanto scrutinato con riferimento alla situazione esistente al momento delle singole determinazioni.
Nessuna rivalutazione del fatto storico è derivata dall’annullamento: l’uso di cannabinoidi risulta accertato dalle analisi e riconosciuto dall’interessato. Quanto al nesso causale, l’Amministrazione ha addotto una pluralità di ragioni concorrenti: il periodo di non impiegabilità tra il 2011 e il 2012, le difficoltà nel rilascio del passaporto di servizio, i 193 giorni di malattia tra il 2014 e il 2015, il trasferimento a un reparto con minore vocazione operativa. La Corte valorizza inoltre l’inserimento del militare nell’elenco dei destinatari di una missione nel marzo 2013, difficilmente compatibile con un pregiudizio sistematico.
Anche a voler concedere che l’esclusione fosse consequenziale all’assunzione della sostanza, essa non sarebbe irragionevole né qualificabile come sanzione atipica. La carriera militare si articola in momenti valutativi distinti dalla sede disciplinare e l’impiego in contesti ad alto rischio presuppone un apprezzamento complessivo di affidabilità. Le determinazioni contestate non hanno inciso sullo status del militare né prodotto annotazioni o decurtazioni. L’infondatezza delle censure rende superfluo l’esame delle doglianze sul danno patrimoniale; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.