Ottemperanza al decreto ingiuntivo della PA e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 1587 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e ritualmente notificato alla Pubblica Amministrazione costituisce titolo idoneo all’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti dell’Amministrazione. Accertata la persistenza dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo ne dichiara la sussistenza per sorte capitale, interessi, oneri accessori e spese di causa, al netto dei pagamenti parziali medio tempore intervenuti. L’inerzia dell’ente, non sorretta da motivi giustificativi, legittima la nomina di un commissario ad acta. La domanda di astreinte, per la sua natura sanzionatoria, resta invece subordinata a una valutazione di proporzionalità rispetto alla specifica fattispecie, dovendosi escludere la misura ove essa risulti eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo, notificato e poi dichiarato esecutivo per mancata opposizione, il Comune è stato condannato al pagamento in favore della società ricorrente di una somma di denaro, oltre interessi secondo il d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria. Il titolo è munito di formula esecutiva.

La società ha precisato che, in pendenza del giudizio, il Comune ha effettuato pagamenti parziali, riducendo il credito residuo a titolo di sorte capitale. In assenza di spontanea esecuzione dell’ente, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento del dovuto anche a mezzo di commissario ad acta, la condanna alle spese e una somma per l’ulteriore violazione del decreto. L’Amministrazione, regolarmente notificata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali della procedura. La dichiarazione di esecutività del decreto e la corretta notifica dello stesso rendono il ricorso ritualmente incardinato. La procedura esecutiva è soggetta al termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, dettato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come successivamente modificato. Il termine risulta decorso.

Accertata la ritualità dell’iniziativa, il giudice rileva che non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza dell’ente intimato. Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di dare ottemperanza al provvedimento divenuto inoppugnabile.

L’obbligo esecutivo è riconosciuto non solo per la sorte capitale, ma anche per gli interessi, gli oneri accessori e i compensi e le spese di causa. Il Comune deve adempiere al netto delle somme già corrisposte a titolo di pagamenti parziali, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio prevede l’intervento in via sostitutiva di un commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale di altro Comune, che provvederà, su istanza della parte interessata e sotto la propria responsabilità, entro i successivi sessanta giorni. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica delle spese.

Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio la respinge. Richiamando la natura sanzionatoria dell’istituto, il giudice ritiene che, nella specifica fattispecie, la misura integri allo stato un rimedio eccessivamente afflittivo nei confronti dell’ente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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