Ottemperanza al decreto equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 236 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, una volta decorso il termine di impugnazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo e ordina il pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente designato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, senza diritto a compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del ricorso ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre spese. Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su quel provvedimento, chiedendone l’esecuzione.

Il thema decidendum riguarda la verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza e, nel merito, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di adempiere al titolo esecutivo formatosi sul decreto della Corte d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non risulta proposto ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato del titolo.

Quanto ai presupposti dell’azione, la parte ricorrente ha ottemperato a quanto disposto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, inviando la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

Il Collegio rileva che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento. Sussiste quindi l’inottemperanza che legittima l’accoglimento del ricorso.

Nel merito viene sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento si fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Si nomina quale commissario ad acta il dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo integrale assolvimento degli obblighi. Non è dovuto alcun compenso specifico, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese di lite seguono la soccombenza, comprensive delle spese vive successive al decreto e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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