Silenzio assenso e conferenza di servizi per autorizzazione unica fotovoltaico (TAR Sicilia n. 2612 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. presuppone la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento avviato su istanza di parte, e richiede la sussistenza di un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo non discende solo dalla legge, ma anche dai principi generali e dalla peculiarità della fattispecie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990: sorge ogni volta che ragioni di giustizia ed equità, o il dovere di correttezza e buona amministrazione, facciano nascere nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione. L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo restare inerte. Integra pertanto silenzio-inadempimento la mancata convocazione della conferenza di servizi ex art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, con conseguente ordine di provvedere e nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. in caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 15 settembre 2022 all’Assessorato regionale competente l’istanza di convocazione della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, relativa a un progetto di parco fotovoltaico di potenza complessiva 79,61 MW nel Comune di Catania. Dopo le richieste istruttorie e i riscontri, con nota del 14 marzo 2023 il R.U.P. ha dichiarato la pratica procedibile.
Trascorso oltre un anno senza convocazione, la società ha reiterato la richiesta con solleciti nel settembre e nel novembre 2023, rimasti privi di riscontro. Ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari, con nomina di un commissario ad acta. Si sono costituiti l’Assessorato, il Ministero e il Comune di Catania, che ha chiesto la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone l’estromissione dal giudizio del Comune di Catania e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, poiché nessuna delle domande di accertamento e di condanna è stata rivolta verso tali enti. La memoria del Comune è pertanto inutilizzabile, essendo peraltro depositata tardivamente.
Nel merito, il Tribunale verifica anzitutto il presupposto processuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.: la società ha rivolto una richiesta e una diffida all’amministrazione, facendo constatare la persistenza dell’interesse alla definizione del procedimento con provvedimento espresso, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, richiamando sul punto Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 141 del 2024.
Il Collegio ricostruisce quindi l’istituto del silenzio-inadempimento. I procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un silenzio integrato non da qualsiasi inerzia, ma dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato o dalla mancata evasione di un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di pubblici poteri. Il silenzio si configura ogni volta che l’amministrazione violi l’obbligo di provvedere, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento, come chiarito da Cons. Stato n. 7703 del 2022.
Non basta, tuttavia, che l’amministrazione non concluda il procedimento entro il termine astrattamente previsto: occorre che contravvenga a un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo sussiste, oltre che nei casi di legge, nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità della fattispecie, quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento (cfr. TAR Calabria n. 742 del 2024; TAR Sardegna n. 342 del 2024). In presenza di una formale istanza, l’amministrazione deve concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile o infondata, non potendosi ammettere l’inerzia (cfr. Cons. Stato n. 4666 del 2023).
Applicando tali principi, il ricorso è fondato. Il Collegio dichiara l’illegittimità dell’inerzia dell’Assessorato regionale e gli ordina di pronunciarsi entro trenta giorni, impregiudicato il merito delle decisioni. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, riservandosi la liquidazione del compenso a carico dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con compensazione quanto alle altre parti.
Nota della Redazione
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