Revoca del nulla osta per mancata attestazione ANPAL e modulo errato (TAR Puglia n. 1532 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca del nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, quando il datore di lavoro non abbia allegato all’istanza l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori con i profili richiesti, prescritta dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. L’errore materiale del soggetto incaricato dal datore nella compilazione del modulo di domanda è a questi imputabile e non inficia l’operato dell’amministrazione che abbia esaminato la domanda come concretamente presentata. Il provvedimento di revoca ha carattere vincolato, con la conseguenza che non è richiesta l’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali. È inammissibile per difetto di diritto soggettivo la domanda di accertamento del diritto al rilascio del nulla osta.
Il Fatto
La società datrice di lavoro presenta il 27 marzo 2023 domanda di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato in favore di un lavoratore cittadino indiano, che viene rilasciato il 12 settembre 2023. Tra le parti si stipula regolare rapporto di lavoro. Il 26 aprile 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione notifica l’avvio del procedimento di revoca, fondato sugli esiti negativi degli accertamenti presso il Centro per l’Impiego di Campi Salentina in ordine all’attestazione di indisponibilità di lavoratori.
La società presenta controdeduzioni il 2 maggio 2024, senza esito. L’8 maggio 2024 viene comunicato il provvedimento di revoca del nulla osta; il successivo 21 maggio 2024 segue istanza di riesame in autotutela, priva di riscontro. I ricorrenti impugnano la revoca davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, violazione del principio di ragionevolezza e difetto di motivazione, e chiedono il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo. Alla base della vicenda vi è l’utilizzo, da parte dell’operatore di patronato incaricato, del modello B-2020 in luogo del modello C-STAG.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la domanda di accertamento del diritto al rilascio del nulla osta e la dichiara inammissibile, per assenza di alcuna posizione di diritto soggettivo in capo ai ricorrenti. La questione attiene a un interesse legittimo, sindacabile nei limiti dell’impugnazione del provvedimento.
Nel merito il Collegio ritiene infondati i tre motivi, trattati unitariamente. Il punto centrale è che non è stata prodotta l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale con i profili richiesti. Tale documento è inderogabilmente prescritto dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, in conformità a quanto previsto dall’art. 22, comma 5-quater del medesimo Testo Unico.
Il TAR esclude la pertinenza dei richiami difensivi all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, rilevando che non si tratta di permesso di soggiorno. La verifica dei requisiti è avvenuta dopo il rilascio del nulla osta, determinato dal mero decorso del termine, in sede di controllo della documentazione rispetto a quanto autodichiarato: la mancanza dell’elemento attestativo integra l’elemento ostativo che legittima la revoca.
Quanto all’errore sul modulo, il Tribunale osserva che la stessa società ammette di aver utilizzato il modello B-2020 in luogo del modello C-STAG per errore del patronato dalla medesima incaricato e delegato. L’errore è a essa imputabile e non consente di dolersi dell’operato dell’amministrazione, che ha esaminato la domanda come concretamente presentata, ossia non riferita al lavoro stagionale. Il provvedimento di revoca ha poi carattere vincolato, sicché le osservazioni procedimentali sono state valutate e disattese senza necessità di analitica confutazione.
Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione integrale delle spese, giustificata anche dalle particolari condizioni personali e sociali del lavoratore extracomunitario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.