Quote latte, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito (TAR Puglia n. 148 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare nel settore del latte, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in via esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera t), cod. proc. amm., anche quando l’impugnazione investa il ruolo o la cartella esattoriale, trattandosi di fase attuativa del prelievo. L’omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella integra un vizio procedurale che determina l’invalidità dell’atto consequenziale, perché compromette l’esercizio del diritto di difesa del destinatario. Il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., e ritenere provate le asserzioni del ricorrente non contestate in punto di fatto. Ne consegue la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine decennale, in assenza di atti interruttivi dimostrati.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa agricola impugna una cartella/intimazione di pagamento emessa dall’Agente della riscossione su incarico di AG.E.A. per complessivi importi relativi, tra l’altro, ai prelievi supplementari quote latte per gli anni 2006 e 2007, oltre interessi. Il ricorrente deduce di aver conosciuto l’atto solo a seguito di richiesta di visura e ne contesta la legittimità sotto plurimi profili: violazione dei regolamenti comunitari nel conteggio, mancata notificazione degli accertamenti presupposti, intervenuta prescrizione, illegittimità del ruolo e difetto di motivazione.
L’Agente della riscossione si costituisce eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; AG.E.A. non si costituisce. Il Tribunale dispone incombenti istruttori, cui le Amministrazioni non danno seguito; con ordinanza cautelare accoglie parzialmente l’istanza di sospensione, ravvisando il fumus boni iuris nelle censure sulla omessa notificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma preliminarmente la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’art. 133, comma 1, lettera t), cod. proc. amm. e la lettura ampia datane dal Cons. Stato, sez. III, n. 2508 del 2016, da Cass. civ., Sez. Un., n. 31370 del 2018 e da Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019. La controversia attiene alla fase attuativa del prelievo e rientra quindi nel giudizio amministrativo.
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché il ricorso contesta la notifica della cartella emessa proprio dal concessionario e AG.E.A. è stata regolarmente intimata, il Tribunale passa al merito e accoglie parzialmente il ricorso.
Il nucleo argomentativo ruota attorno all’inottemperanza all’ordine istruttorio. Le Amministrazioni intimate non hanno dato seguito agli adempimenti disposti, senza alcuna giustificazione. Il Collegio applica l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e l’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. e desume dal contegno processuale argomenti di prova, ritenendo pienamente provate le asserzioni del ricorrente sull’omessa notificazione degli atti prodromici.
A sostegno richiama il principio secondo cui l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta l’invalidità dell’atto consequenziale, citando Cass. civ. n. 13106 del 2020 e Commissione Tributaria Regionale Sicilia n. 60 dell’08.01.2021.
Poiché non è dimostrata la notificazione degli atti prodromici, né alcun atto interruttivo, assume rilievo l’eccezione di prescrizione dei crediti AG.E.A. riferiti agli anni 2006 e 2007. Il Tribunale annulla in parte qua gli atti impugnati, condanna l’Agente della riscossione alle spese e dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni inerenti a possibili profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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