Ottemperanza ai decreti ex legge Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 151 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorso il termine semestrale dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’actio iudicati e l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il Commissario ad acta nominato in caso di protratta inottemperanza può essere incaricato anche del pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di avvocato distrattario, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in suo favore.

Il titolo ha acquisito autorità di cosa giudicata. La ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza alcun pagamento, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anziché la questione dell’esecutività del decreto, quella delle condizioni dell’actio iudicati. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato il decorso dei sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorso è ritenuto fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sul regime delle spese processuali il collegio liquida il compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il TAR prevede inoltre che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il Commissario. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale e sul buon andamento, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il collegio richiama l’art. 95 cod. proc. civ. e l’art. 510 cod. proc. civ., oltre ai privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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