Accesso civico generalizzato ai dati dei test SARS-CoV-2 detenuti da laboratori privati (TAR Calabria n. 231 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le società di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano attività di produzione di beni o servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono soggette alla disciplina sull’accesso civico, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse. L’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 estende pertanto la legittimazione passiva a tali soggetti, anche quando abbiano operato quali laboratori individuati per l’attività diagnostica molecolare sul SARS-CoV-2. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 esclude che l’esercizio del diritto sia sottoposto a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e che l’istanza richieda motivazione: sono perciò infondate le eccezioni di genericità dell’istanza e di mancata indicazione della finalità. Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita nei limiti degli interessi giuridicamente rilevanti tutelati dall’art. 5-bis, non sindacati d’ufficio in assenza di deduzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato a numerosi laboratori, autorizzati dalla Regione Calabria a effettuare i test molecolari per rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2, una domanda di accesso civico finalizzata a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro utilizzati. Gli operatori destinatari non avevano fornito alcuna risposta. Il ricorrente ha quindi adito il TAR per ottenere la condanna degli intimati a provvedere espressamente sull’istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse verso due società e ha dedotto la cessazione della materia del contendere verso i soggetti che avevano comunicato i dati richiesti. Le società resistenti hanno eccepito la genericità delle richieste e l’insussistenza dei requisiti per l’accesso civico generalizzato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina. L’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 estende le norme sull’accesso civico, in quanto compatibili e limitatamente ai dati inerenti all’attività di pubblico interesse, anche agli enti privati con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. Non può quindi negarsi la legittimazione passiva degli intimati: si tratta di soggetti privati che, come emerge dalla documentazione camerale, superano tale soglia di bilancio e sono stati individuati dal Ministero della Salute per lo svolgimento dell’attività diagnostica molecolare sui campioni clinici relativi al contagio da SARS-CoV-2. Le istanze di accesso ineriscono proprio a tale attività.

Quanto alle eccezioni di merito, il Collegio richiama l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l’istanza identifica i dati richiesti senza necessità di motivazione. Sono pertanto infondate le censure sulla pretesa genericità dell’istanza e sulla mancata indicazione della finalità perseguita. È del pari infondata l’eccezione secondo cui dall’istanza non sarebbe stato possibile identificare il richiedente, ben potendo il destinatario chiederne l’integrazione ove realmente necessaria.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 5-bis a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il Tribunale richiama sul punto l’orientamento di altri TAR formatosi su analoghi ricorsi, segno di una lettura consolidata dell’istituto.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse verso due società, la cessazione della materia del contendere verso i soggetti che avevano fornito i dati e ha accolto il ricorso verso i laboratori rimasti inerti, condannandoli a fornire i dati entro quindici giorni. Per il caso di persistente inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, o un funzionario delegato, con termine ulteriore di trenta giorni dall’istanza informale del ricorrente. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell’esito in rito verso alcuni intimati e della novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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