Obbligo di provvedere e silenzio-inadempimento nel procedimento PAUR (TAR Sicilia n. 2920 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere — e non di provvedere favorevolmente — quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato. La mancata convocazione della conferenza di servizi entro il termine e l’inerzia protratta oltre i termini perentori del procedimento PAUR integrano silenzio-inadempimento, con conseguente accertamento della violazione dell’obbligo di concludere il procedimento. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, restando estraneo al merito della vicenda. La domanda di risarcimento del danno proposta insieme all’accertamento del silenzio è soggetta al rito ordinario e richiede la conversione del rito.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un impianto di compostaggio, assentito con provvedimento autorizzativo del 2019 e acquisito da altro gestore. Ha presentato istanza di modifica sostanziale dell’impianto, volta a integrare una linea per la produzione di biometano all’attività di trattamento già autorizzata, inserita nel procedimento di PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Dopo la trasmissione della documentazione, la verifica preliminare e la richiesta di integrazioni, tempestivamente assolte, la fase di consultazione pubblica si chiudeva il 9 novembre 2024. L’Amministrazione regionale non convocava però la conferenza di servizi entro i successivi dieci giorni, né adottava alcun provvedimento, nonostante i solleciti. La società ricorreva quindi per l’accertamento del silenzio rifiuto e per la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale e rileva che, conclusa la consultazione pubblica, sorgeva in capo all’Amministrazione l’obbligo di convocare la conferenza di servizi entro dieci giorni e di pervenire alla determinazione conclusiva entro il termine massimo di novanta giorni dalla prima seduta. La conferenza non è mai stata convocata e non è stato adottato alcun provvedimento espresso.
La mancata attivazione e la protratta inerzia, oltre i termini perentori stabiliti dalla normativa ambientale e dalla legge n. 241/1990, configurano una violazione dell’obbligo di provvedere, presidiato dal combinato disposto dell’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990.
Il Collegio precisa la portata dell’obbligo: l’Amministrazione deve adottare un qualsiasi provvedimento amministrativo sulla richiesta, anche rappresentando all’interessata che l’istanza non può essere accolta. Ogni considerazione sul merito resta estranea all’oggetto del giudizio, che concerne soltanto il contestato silenzio-inadempimento. Discende da ciò la fondatezza della domanda di accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio rileva che la relativa decisione deve essere assunta seguendo il rito ordinario. Dispone pertanto il rinvio della causa alla pubblica udienza già fissata per il 7 maggio 2026, con conversione del rito. Nel dispositivo ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, e riserva la decisione sulle spese alla definizione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.