L’ottemperanza per la Carta Elettronica del docente non è improcedibile se l’attivazione della piattaforma è successiva al ricorso (TAR Basilicata n. 588 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm. è ammissibile quando, dalla notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997. La mera comunicazione, da parte dell’Amministrazione, della possibilità di fruire di una piattaforma digitale per la liquidazione delle somme dovute, ove avvenuta dopo la proposizione del ricorso, non determina l’improcedibilità dell’azione, posto che l’inottemperanza si è già verificata e l’interesse alla decisione non è venuto meno. In caso di accoglimento, il giudice dell’ottemperanza condanna l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, dalla maturazione del credito fino al saldo, assegnando il termine per adempiere e nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza, con sentenza n. 583 del 23.11.2023, aveva accolto il ricorso di un docente a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo annuale di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (cd. Carta Elettronica del docente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre spese di lite. Tale pronuncia si fondava sul principio, già affermato dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della spettanza del beneficio anche ai docenti con contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Il titolo esecutivo, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato, veniva notificato all’Amministrazione il 14.8.2024. A fronte del mancato adempimento, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, notificato e depositato il 29.9.2025, chiedendo esclusivamente la corresponsione della somma capitale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, condizione richiesta dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 per l’azione di ottemperanza. Nel merito, ha giudicato il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione aveva riconosciuto di non aver corrisposto al ricorrente la somma indicata nel titolo.
Quanto all’eccezione concernente l’improcedibilità, la comunicazione dell’Ufficio Ambito Territoriale, con la quale si rappresentava la possibilità di fruire della piattaforma digitale per la liquidazione delle somme, è stata ritenuta irrilevante in quanto successiva alla proposizione del ricorso. L’inottemperanza, infatti, si era già consumata e l’offerta di adempimento sopravvenuta non poteva privare di effetto l’azione già intrapresa.
Conseguentemente, il giudice ha accolto il ricorso, condannando il Ministero al pagamento della sorte capitale di € 1.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla maturazione del credito al saldo. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni per provvedere, con nomina sin d’ora del Prefetto di Roma quale Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il cui compenso è stato determinato in € 500,00 a carico dell’Amministrazione.
Le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente. Il Tribunale ha precisato che in tali spese rientrano, in modo omnicomprensivo, tutti gli oneri relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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