Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato con la Carta del docente (TAR Sardegna n. 238 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente precario a percepire il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, condannando il Ministero dell’Istruzione all’erogazione della somma di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un nuovo termine per provvedere, nominando sin da ora un commissario ad acta che operi in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento. Il commissario ad acta, funzionario della stessa Amministrazione, non ha diritto ad alcun compenso, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 231/2023, passata in giudicato, che accertava il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, quantificato in complessivi € 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 12 gennaio 2024, non aveva ricevuto alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Constatato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza n. 231/2023 era stata notificata al Ministero e che il relativo giudicato si era formato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Il Collegio ha inoltre verificato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione necessaria per poter legittimamente agire in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.
La domanda è stata quindi accolta, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare completa e piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo il beneficio della Carta del docente, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro novanta giorni dalla richiesta della parte.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso, e che il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, del medesimo decreto legge, per garantire comunque l’adempimento del giudicato.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma ha ritenuto equo ridurne l’importo a complessivi € 400,00, considerata la natura estremamente seriale del contenzioso in materia e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.