Esclusione illegittima per mancata sottoscrizione scheda anagrafica se non prevista dal bando (TAR Abruzzo n. 334 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di esclusione da una procedura selettiva devono essere espressamente e chiaramente previste dalla lex specialis, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, e non sono suscettibili di interpretazioni integrative né di eterointegrazione da parte di fonti diverse dal bando. Il gestore informatico della prova, cui l’ateneo affidi l’esecuzione delle prestazioni tecnologiche, non può introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle stabilite dal bando, potendo solo fornire linee guida per la migliore conduzione della selezione. L’omissione di un adempimento meramente confermativo dei dati identificativi, il cui scopo sia comunque raggiunto con modalità equipollenti, integra una mera irregolarità e non legittima l’esclusione del candidato.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi dell’Aquila, riportando un punteggio utile all’inserimento nella graduatoria degli idonei, il cui scorrimento è previsto sino all’integrale copertura dei posti disponibili. La Commissione d’esame, rilevata la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica contenente i dati identificativi, ne ha disposto l’esclusione dalla graduatoria finale, poi approvata con decreto rettorale.
La candidata ha impugnato il provvedimento di approvazione delle graduatorie e il bando, deducendo la mancata previsione nella lex specialis dell’effetto espulsivo conseguente all’omissione, il cui scopo identificativo sarebbe stato comunque raggiunto con l’apposizione della doppia etichetta adesiva sulla scheda e sul modulo delle risposte. Ha chiesto altresì il risarcimento in forma specifica mediante iscrizione e frequentazione del corso. Il Tribunale ha dapprima respinto l’istanza cautelare monocratica, autorizzando l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, e in seguito ha sospeso in via cautelare il decreto, ordinando l’inserimento con riserva e in soprannumero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dato atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti, ritiene il ricorso fondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo: il d.m. n. 249/2010 rinvia a un apposito decreto ministeriale la disciplina dei percorsi formativi, e il d.m. 19 luglio 2023, n. 937 rimette alla lex specialis di ciascun ateneo la definizione degli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati. L’art. 4 del bando individua le regole per l’espletamento della prova e rinvia, per il normale funzionamento delle prove, alle regole di legge e dell’Ateneo; l’art. 2, comma 1, lettera c), del d.m. n. 937/2023 richiama i principi degli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Su questa base il Tribunale formula quattro ragioni di illegittimità. Anzitutto, l’adempimento di sottoscrivere la scheda anagrafica a pena di esclusione non è previsto nella lex specialis, con conseguente violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, che devono essere chiaramente indicate nel bando e non ammettono interpretazioni integrative. In secondo luogo, il medesimo adempimento non è previsto a pena di esclusione neppure nelle indicazioni per lo svolgimento della prova redatte dal Consorzio Interuniversitario CINECA, e va dunque qualificato come mera irregolarità.
Il Collegio precisa che il soggetto cui l’Università consorziata ha affidato la gestione informatizzata della prova non potrebbe comunque introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle della lex specialis, potendo solo fornire linee guida per la migliore conduzione della selezione e per la salvaguardia della trasparenza, dell’anonimato e della parità di trattamento. In terzo luogo, il principio integrativo dell’art. 6 del d.P.R. n. 686/1957, che esclude il concorrente che abbia copiato, non è applicabile, non essendo in dubbio la compilazione e la consegna del modulo risposte.
Infine, lo scopo dichiaratamente ricollegato alla sottoscrizione — confermare i dati identificativi e la volontà di procedere alla correzione dell’elaborato — è stato comunque realizzato con la correzione del modulo inserito nell’urna. Il Collegio rileva che non è emersa alcuna discrasia tra i codici delle due etichette e che nessun dubbio è stato avanzato sull’identificazione della candidata e sulla paternità dell’elaborato; l’inserimento del modulo nell’urna equivale a implicita conferma della volontà di non ritirarsi.
Il ricorso è quindi accolto e il decreto rettorale è annullato nei limiti dell’interesse della ricorrente. L’effetto conformativo consiste nell’ordine all’Ateneo di disporre l’immatricolazione, ora per allora, al primo anno, con riconoscimento delle attività didattiche svolte, dei crediti conseguiti e degli esami superati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.