Elezioni comunali, verifica delle schede e limite del principio della domanda (TAR Sardegna n. 215 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli esiti elettorali il riconoscimento di ulteriori preferenze in favore del ricorrente opera nei limiti del principio della domanda: il giudice può attribuire soltanto i voti rivendicati per ciascuna sezione e in relazione alle schede e ai vizi specificamente dedotti, non anche preferenze diverse, quand’anche illegittimamente dichiarate nulle dal seggio. Gli errori, le cancellature e le sovrascritture nella verbalizzazione delle operazioni di spoglio costituiscono evenienze fisiologiche e non inficiano, di per sé, la regolarità complessiva delle operazioni elettorali, ove non sia dimostrata la loro incidenza sul risultato. In caso di parità di voti al primo turno, la partecipazione al ballottaggio spetta al candidato sostenuto dal gruppo di liste con cifra elettorale complessiva maggiore, onere la cui prova grava sul ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, candidata alla carica di sindaco di un comune, impugna davanti al TAR Sardegna i verbali dell’Ufficio centrale elettorale del primo turno e del ballottaggio, unitamente ai verbali di numerose sezioni e agli atti consequenziali. Al primo turno la stessa ha riportato 3.202 preferenze, contro le 3.211 del secondo classificato e le 3.896 del primo: resta esclusa dal ballottaggio per 9 voti.

Con ricorso ex art. 130 c.p.a. chiede, in via principale, l’annullamento degli esiti del ballottaggio per la riedizione dello stesso con la propria partecipazione; in via subordinata, l’annullamento delle intere operazioni elettorali. Il sindaco eletto propone ricorso incidentale, rivendicando 28 voti in favore del secondo classificato. Il Collegio dispone verificazione sulle schede contestate, affidata al Dirigente dell’Ufficio elettorale della Prefettura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio anticipa l’infondatezza del ricorso principale: il numero dei voti ulteriormente attribuibili alla ricorrente non colma il distacco di 9 preferenze. Su questa base ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità per mancata notifica iniziale e per invalidità della notifica per pubblici proclami, pur riconoscendo alle stesse non trascurabili elementi di fondatezza, privilegiando una risposta nel merito.

Ferma la regola dell’art. 72, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, il Tribunale precisa che l’analisi delle schede si svolge nel rispetto del principio della domanda. Alla ricorrente non può essere riconosciuto un numero di voti superiore a quello rivendicato per ciascuna sezione, né al di fuori della prospettazione relativa alle schede contestate e ai vizi dedotti. Sono pertanto escluse le preferenze non corrispondenti alla descrizione delle schede operata in ricorso, anche quando la loro validità sostanziale non sia in discussione.

Applicando tale criterio, il Collegio riconosce ulteriori preferenze solo dove la scheda corrisponde, ancorché “al limite”, alla censura dedotta e non presenta segni di riconoscimento: 3 nella Sezione 21, 1 nella Sezione 2, 1 nella Sezione 19, 3 nella Sezione 22. Respinge invece le doglianze sulle Sezioni 13 e 16, nonché quelle relative a schede non riconducibili alla prospettazione. Il massimo dei voti recuperabili è quantificato in 8, inferiori ai 10 necessari: in caso di parità, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto provare la maggiore cifra elettorale complessiva del proprio gruppo di liste, ai sensi dell’art. 72, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, onere rimasto assolto.

Quanto alla Sezione 9, la pretesa decurtazione di 5 preferenze è smentita dall’assenza di qualsiasi principio di prova; le cancellature sul verbale costituiscono evenienza normale nell’attività di spoglio. Analogamente, i vizi di verbalizzazione dedotti per le Sezioni 1, 11 e 15, come quelli descritti nel sesto motivo, sono qualificati come errori formali e fisiologici, non idonei a inficiare l’esito del voto, richiamandosi T.A.R. Bologna, Sez. II, 19 novembre 2014, n. 1119 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3430. Il rigetto del ricorso principale rende improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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